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	<title>legge di bilancio - Brescia Associati</title>
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	<description>Specializzati in Contenzioso Tributario</description>
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	<title>legge di bilancio - Brescia Associati</title>
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		<title>L’importanza della valutazione di impatto generazionale nella legge di bilancio</title>
		<link>https://bresciassociati.com/limportanza-della-valutazione-di-impatto-generazionale-nella-legge-di-bilancio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Segreteria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 06:17:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Paolo Brescia - per il Centro Studi Assoprofessioni</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large is-resized"></figure>


<p class="wp-block-paragraph"></p>



<div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile is-vertically-aligned-top" style="grid-template-columns:45% auto"><figure class="wp-block-media-text__media"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" width="256" height="141" src="https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2025/03/GIORNALE-REVISORE-DEFINITIVO-ESG.jpg?resize=256%2C141&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-1565 size-full"/></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>di Paolo Brescia &#8211; per il Centro Studi Assoprofessioni</strong></p>



<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph" style="font-style:normal;font-weight:500"></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Non soltanto i disegni di legge ma anche la legge di bilancio dovrebbe sottostare alla VIG,Valutazione di Impatto Generazionale di cui all’art.14 della Legge 246/05</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>La premessa: l’art. 14 della Legge 246 del 2005 prevede al comma 2 una valutazione preventiva del Governo sui disegni di legge in relazioni agli effetti ambientali e sociali ricadenti sui giovani e sulle generazioni future . la VIG (Vakutazione Impatto Generazionale) è dunque lo strumento principale per constatare il diario generazionale. Il DM dell’8 luglio 2022 ha introdotto le linee guida per la valutazione dell’impatto generazionale delle politiche pubbliche…</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Sicuramente la diminuzione delle aliquote e il taglio del cuneo fiscale presenti nella legge di bilancio sono misure di immediato impatto emotivo, ma un’analisi più approfondita ci porta ad essere critici su alcuni punti. Dalla Legge di Bilancio e dalla relazione illustrativa si può evincere che tale misura costa alle casse dello stato 4 miliardi nel 2025, 5,5 miliardi nel 2026 e 5,2 miliardi nel 2027. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Per il contribuente, con un reddito di riferimento di € 35.000,00, la maggiorazione in busta paga dovrebbe attestarsi a circa € 83,00 ed a € 68 per redditi sopra € 38.000,00. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Orbene, possiamo vedere che tale intervento costa complessivamente alla casse dello stato dal 2025 al 2027, 15,5 miliardi di euro. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Nulla togliendo alla maggiorazione in busta paga, che varia in un range tra i 24 euro e gli 83 euro mensili, che per le fasce più deboli sono una cifra importante, in tutti i casi ci viene spontanea una domanda, ma siamo sicuri che lo stesso investimento pari a 15,5 miliardi, in settori come la sanità, l’istruzione, non diano un maggior vantaggio alle fasce più deboli e alle generazioni future in termini di fruizione dei relativi servizi. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Consideriamo, il settore sanitario, in cui molti cittadini sono obbligati a rivolgersi alla sanità privata per le lunghe liste di attesa a cui devono sottostare nella sanità pubblica, anche per esami di rilevante importanza e salva vita, in tali casi la maggiorazione in busta paga viene immediatamente annullata dall’esborso che il normale cittadino deve affrontare per sottoporsi alla prevenzione o alle cure rivolgendosi alla sanità privata per evitare le famigerate liste d’attesa. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Altro capitolo importante è l’istruzione. Il nostro paese ha sempre avuto un sistema della pubblica istruzione di alto livello, ma le risorse necessarie per mantenere un elevato standard di competitività sono sempre state scarse, anzi in questa legge di bilancio sono diminuite.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si parla nella manovra di tagli alla scuola di 5660 Docenti e 2714 ATA</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’Italia sta attraversando un momento molto delicato, ed è il momento di cercare di investire in settori che sono alla base dello sviluppo e tenuta del tessuto sociale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La classe politica, a costo di perdere consenso, dovrebbe iniziare a programmare investimenti per le future generazioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La valutazione di impatto generazionale, richiamata anche nell’ultimo disegno di legge n° 1192, sulla semplificazione amministrativa dovrebbe essere la bussola anche per le relative leggi di bilancio. Se analizziamo, con i dati sopra riportati la legge di bilancio dello stato 2025, non possiamo non poter dire che la stessa ha un impatto generazionale negativo. Come possono avere un impatto generazionale positivo l’impiego di grandi risorse nanziarie per misure quali la riduzione delle aliquote con un modesto aumento in busta paga, nemmeno suciente a svolgere la funzione di moltiplicatore di spesa, in quanto le famiglie italiane stanno ricorrendo in maniera preponderante all’indebitamento, anche per usufruire dei servizi necessari e indispensabili, e tali risorse aggiuntive in busta paga difficilmente saranno indirizzate sui consumi ordinari.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Dott. Paolo Brescia</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://bresciassociati.com/wp-content/uploads/2025/03/GIORNALE-REVISORE-DEFINITIVO-n.1-FEBBRAIO-2025.pdf" title="">Scarica pdf</a></p>
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		<title>ROTTAMAZIONE DEI RUOLI &#8211; PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</title>
		<link>https://bresciassociati.com/rottamazione-dei-ruoli-presentazione-della-domanda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Segreteria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 14:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[legge di bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[presentazione]]></category>
		<category><![CDATA[rottamazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’art. 1 co. 231 - 252 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto una nuova “rot­ta­mazione dei ruoli”, che riguarda i carichi consegnati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" src="https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2023/01/Legge-di-Bilancio.jpg?resize=768%2C308&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-1149" width="768" height="308" srcset="https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2023/01/Legge-di-Bilancio.jpg?resize=1024%2C410&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2023/01/Legge-di-Bilancio.jpg?resize=300%2C120&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2023/01/Legge-di-Bilancio.jpg?resize=768%2C307&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2023/01/Legge-di-Bilancio.jpg?w=1240&amp;ssl=1 1240w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>1. Premessa</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">L’art. 1 co. 231 &#8211; 252 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto una nuova “rot­ta­mazione dei ruoli”, che riguarda i carichi consegnati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si deve quindi avere riguardo alla consegna del ruolo (antecedente alla notifica della cartella di pa­gamento) oppure alla trasmissione del flusso di carico (successiva alla notifica dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito INPS).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Rientrano nella rottamazione, in linea generale, tutti i carichi tributari e i contributi previdenziali e assistenziali INPS nonché i premi INAIL. Anche i ruoli formati dagli enti locali e da altri enti beneficiano della rottamazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per quanto riguarda i ruoli delle Casse di previdenza professionale (ad esempio, Cassa dei dottori commercialisti, Cassa Forense, ENASARCO), la rottamazione opera solo se la Cassa approva in questo senso una apposita delibera entro il 31.1.2023.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sono esclusi dalla rottamazione le ingiunzioni fiscali e gli accertamenti esecutivi degli enti locali (esempio, i Comuni) che non si avvalgono dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quindi che riscuo­tono in proprio oppure mediante concessionario locale.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2. Benefici</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La rottamazione dei ruoli ha come principale effetto lo stralcio automatico delle sanzioni amministrative e degli interessi compresi nei carichi, quindi in primo luogo degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non sono dovuti nemmeno gli interessi di mora, ovvero gli interessi che spettano all’Agente della ri­scossione se gli importi sono pagati decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Del pari, vengono meno gli aggi di riscossione, pari al 3% o al 6% delle somme iscritte a ruolo (a seconda del fatto che quanto intimato nella cartella di pagamento sia o meno stato pagato nei ter­mini). Si ricorda che gli aggi di riscossione sono stati abrogati dall’1.1.2022.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le somme a titolo di capitale (imposte, contributi) e le spese di esecuzione nonché di notifica della car­tella di pagamento vanno pagate per intero.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2.1 Sanzioni per violazioni del codice della strada</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Per quanto riguarda le sanzioni inerenti a violazioni del Codice della strada, queste non sono stral­ciate per effetto della rottamazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lo stralcio riguarda infatti solo gli aggi, gli interessi e le maggiorazioni dell’art. 27 co. 6 della L. 689/81.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2.2 Sanzioni non tributarie/contributive</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Rientrano nella rottamazione anche i carichi inerenti alle sanzioni non tributarie e non contributive, si pensi alle sanzioni valutarie o a quelle irrogate dall’Antitrust.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo caso, lo stralcio è circoscritto agli aggi e agli interessi, mentre le sanzioni vanno pagate per intero.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2.3 Esclusioni</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Alcune fattispecie sono escluse nella rottamazione:</p>



<p class="wp-block-paragraph">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali);</p>



<p class="wp-block-paragraph">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IVA riscossa all’importazione;</p>



<p class="wp-block-paragraph">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione europea;</p>



<p class="wp-block-paragraph">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;</p>



<p class="wp-block-paragraph">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2.4 Precedenti rottamazioni dei ruoli e “saldo e stralcio”</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">I debitori che avevano presentato domanda per le precedenti rottamazioni dei ruoli e per il c.d. “saldo e stralcio” degli omessi pagamenti possono avvalersi della rottamazione della L. 197/2022, anche se fossero decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Coloro i quali non sono decaduti e hanno, quindi, ancora rate da pagare possono ometterne il pa­gamento onde presentare domanda di rottamazione entro il 30.4.2023. Ciò riguarda in particolare le rate scadenti a febbraio 2023.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>3. Procedura</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La procedura caratterizzante la rottamazione dei ruoli è alquanto semplice e, nella maggioranza delle ipotesi, non presenta criticità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Essa inizia con una domanda presentata dal debitore a cui segue la liquidazione degli importi ad opera dell’Agente della riscossione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La rottamazione si perfeziona solo se i pagamenti avvengono per l’esatto ammontare e nei termini previsti.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>3.1 Domanda</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La domanda va presentata dal contribuente mediante l’applicazione informatica predisposta dall’A­gente della riscossione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il termine decadenziale per la domanda scade il 30.4.2023.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>3.2 Liquidazione degli importi</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La liquidazione degli importi, con eventuale suddivisione in rate, avviene a cura dell’Agente della riscossione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il termine per comunicare la liquidazione scade il 30.6.2023.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sempre entro il 30.6.2023 va notificato l’eventuale diniego di definizione.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>3.3 Versamenti</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti:</p>



<p class="wp-block-paragraph">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, scadenti il 31.7.2023 e il 30.11.2023;</p>



<p class="wp-block-paragraph">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; le altre, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno successivo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento preclude i benefici della rottamazione. Per i tardivi versamenti c’è una tolleranza di cinque giorni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il pagamento può avvenire secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione degli importi, quindi ad esempio mediante domiciliazione bancaria, bollettini precompilati oppure presso gli uffici dell’Agente della riscossione.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>4. domanda</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La domanda va presentata dal debitore entro il 30.4.2023, termine decadenziale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Occorre imprescindibilmente utilizzare l’applicativo telematico messo a disposizione dall’Agente della riscossione sul proprio sito.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non è possibile trasmettere il modello su PDF scansionato agli indirizzi di posta (semplice o certificata) dell’Agente della riscossione. Questa modalità è riservata ai debitori soggetti alla procedura di sovraindebitamento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nella domanda occorre indicare il numero di rate in cui si intende dilazionare il debito (fermo restando il numero massimo di 18) e impegnarsi a rinunciare ai giudizi in corso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il contribuente può:</p>



<p class="wp-block-paragraph">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; decidere quali cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito rottamare;</p>



<p class="wp-block-paragraph">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rottamare solo alcuni ruoli contenuti nella medesima cartella di pagamento;</p>



<p class="wp-block-paragraph">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; integrare, entro il 30.4.2023, la domanda presentata indicando ulteriori ruoli da rottamare, relativi alla medesima o a diverse cartelle di pagamento.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>4.1 Trasmissione</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La trasmissione della domanda avviene utilizzando l’applicativo messo a disposizione dall’Agente della riscossione sul proprio sito.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche i contribuenti che non sono in possesso della c.d. “identità digitale” (coloro i quali non hanno, ad esempio, la CIE o lo SPID) possono utilizzarlo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Terminata la compilazione viene generata una ricevuta di presentazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>4.2 Compilazione</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La compilazione non presenta particolari problemi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Oltre alle generalità del debitore, bisogna indicare una domiciliazione (indirizzo, casella di posta elettronica certificata) presso il quale verrà comunicata la liquidazione degli importi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Occorre poi indicare i carichi che si intendono rottamare, quindi:</p>



<p class="wp-block-paragraph">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il numero di cartella di pagamento (o il numero di ruolo se si vuole rottamare uno o più ruoli con­tenuti nella stessa cartella di pagamento);</p>



<p class="wp-block-paragraph">·     il numero dell’avviso di addebito INPS;</p>



<p class="wp-block-paragraph">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il numero di identificazione interna contenuto nella nota di presa in carico degli importi, in caso di accertamenti esecutivi.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>4.3 Effetti</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Con la presentazione della domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso nei confronti dell’Erario.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Di conseguenza, non possono essere iniziate azioni cautelari (fermi, ipoteche) né tanto meno esecutive (pignoramenti). Rimangono i fermi e le ipoteche in essere.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Possono essere sbloccati i pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, che, per gli importi superiori a 5.000,00 euro, di norma sono bloccati in presenza di ruoli scaduti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, può essere rilasciato il DURC.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>4.4 Dilazioni dei ruoli</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Dal giorno in cui è presentata la domanda sino al 31.7.2023 sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da dilazioni dei ruoli in essere.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il 31.7.2023 i piani di dilazione pregressi sono automaticamente revocati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Solo se l’Agente della riscossione nega la rottamazione è possibile riprendere i pagamenti delle rate che erano rimasti sospesi.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>5. Decadenza</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La rottamazione si perfeziona con l’esatto e tempestivo pagamento delle somme oppure di tutte le rate.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento preclude i benefici della rottamazione. Per i tar­divi versamenti c’è una tolleranza di cinque giorni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Riemerge quindi il debito a titolo di sanzioni amministrative, interessi compresi nei carichi, interessi di mora e aggi di riscossione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È possibile presentare domanda di dilazione del debito residuo, secondo le regole ordinarie.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a rel="noreferrer noopener" href="https://bresciassociati.com/wp-content/uploads/2023/07/Legge-di-Bilancio_2023.pdf" target="_blank"><strong>Scarica il documento</strong></a></p>



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		<title>UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE E DELLE CARTE DI PAGAMENTO</title>
		<link>https://bresciassociati.com/utilizzo-del-denaro-contante-e-delle-carte-di-pagamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Segreteria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 14:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) contiene due novità in ordine all’utilizzo del denaro contante e delle carte di pagamento.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2023/01/Legge-di-Bilancio.jpg?resize=768%2C308&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-1149" width="768" height="308" srcset="https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2023/01/Legge-di-Bilancio.jpg?resize=1024%2C410&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2023/01/Legge-di-Bilancio.jpg?resize=300%2C120&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2023/01/Legge-di-Bilancio.jpg?resize=768%2C307&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2023/01/Legge-di-Bilancio.jpg?w=1240&amp;ssl=1 1240w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>1. Premessa</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) contiene due novità in ordine all’utilizzo del denaro contante e delle carte di pagamento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare:</p>



<p class="wp-block-paragraph">· a partire dall’1.1.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi non è più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000,00 euro), ma di 4.999,99 euro (soglia di 5.000,00 euro);</p>



<p class="wp-block-paragraph">· pur restando fermo l’obbligo di accettare pagamenti tramite carte, è previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche (tramite POS o&nbsp;<em>Point Of Sale</em>, ovvero lo strumento che consente l’utilizzo delle carte di pagamento), soprattutto se di importo inferiore a 30,00 euro.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><a>2. </a>Innalzamento del limite al trasferimento di denaro contante</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Si ricorda che, ai sensi dell’art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti di­versi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è comples­sivamente pari o superiore ad un determinato limite.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il trasferimento superiore al limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando ef­fet­tuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiano artificiosamente frazionati e può es­sere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento<a href="https://www.bresciassociati.it/post/Utilizzo-del-denaro-contante-e-delle-carte-di-pagamento/164#_ftn1">[1]</a>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anteriormente alle novità in esame, l’art. 49 co. 3-<em>bis</em>&nbsp;del DLgs. 231/2007 disponeva quanto segue: “<em>a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 [in tema di limiti all’utilizzo dei contanti] e la soglia di cui al comma 3 [in relazione all’attività di cambiavalute] sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro</em>”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’art. 1 co. 384 lett. b) della L. 197/2022 ha sostituito nel testo sopra riportato “<em>1.000 euro</em>” con “<em>5.000 euro</em>”. Ne consegue che, a decorrere dall’1.1.2023, per il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi vale il limite di 4.999,99 euro (soglia di 5.000,00 euro).</p>



<figure class="wp-block-table"><table><thead><tr><td>Variazioni dei limiti relativi al trasferimento del contante</td></tr></thead><tbody><tr><td>Ambito temporale di riferimento</td><td>Soglia</td></tr><tr><td>Dal 9.5.91 al 25.12.2002</td><td>20 milioni di £</td></tr><tr><td>Dal 26.12.2002 al 29.4.2008</td><td>12.500 euro</td></tr><tr><td>Dal 30.4.2008 al 24.6.2008</td><td>5.000 euro</td></tr><tr><td>Dal 25.6.2008 al 30.5.2010</td><td>12.500 euro</td></tr><tr><td>Dal 31.5.2010 al 12.8.2011</td><td>5.000 euro</td></tr><tr><td>Dal 13.8.2011 al 5.12.2011</td><td>2.500 euro</td></tr><tr><td>Dal 6.12.2011 al 31.12.2015</td><td>1.000 euro</td></tr><tr><td>Dall’1.1.2016 al 30.6.2020</td><td>3.000 euro</td></tr><tr><td>Dall’1.7.2020 al 31.12.2022</td><td>2.000 euro</td></tr><tr><td>Dall’1.1.2023</td><td>5.000 euro</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2.1 Profili sanzionatori</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro (art. 63 co. 1 del DLgs. 231/2007).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 co. 6 del DLgs. 231/2007).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con riguardo ai minimi edittali, peraltro, non sono stati operati interventi sulla previsione di cui all’art. 63 co. 1-<em>ter</em>&nbsp;del DLgs. 231/2007<a href="https://www.bresciassociati.it/post/Utilizzo-del-denaro-contante-e-delle-carte-di-pagamento/164#_ftn2">[2]</a>, ai sensi del quale, per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è pari a 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale è fissato a 1.000,00 euro. La previsione in questione, infatti, era stata inserita in corrispondenza con la decisione, poi ripensata, di fissare la soglia di 1.000,00 euro a partire dall’1.1.2022.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ora, a parte il riferimento anche alla “contestazione”, e non alla sola “commissione”, che non appa­re conforme al principio generale in tema di sanzioni amministrative che, ai fini dell’individua­zione della sanzione applicabile, attribuisce rilievo alla legge vigente al momento della mera “com­mis­sione” del fatto<a href="https://www.bresciassociati.it/post/Utilizzo-del-denaro-contante-e-delle-carte-di-pagamento/164#_ftn3">[3]</a>, occorre osservare come tale disciplina determini incertezze con riguardo alla applicabilità o meno del minimo edittale di 1.000,00 euro anche alle violazioni commesse dall’1.1.2023, nonostante il passaggio alla soglia di 5.000,00 euro (ma analogo discorso vale per le violazioni al limite di 2.000,00 euro perpetrate nel 2022).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se, infatti, si considera il contesto in cui la norma è stata inserita, ovvero quello che avrebbe dovuto realizzare un progressivo passaggio alla soglia di 1.000,00 euro già dall’1.1.2022, allora, si potrebbe considerare la stessa ormai “esaurita”, stante l’opzione legislativa di non abbassare la soglia a 1.000,00 euro, ma, anzi, di innalzarla (prima a 2.000,00 euro e poi) a 5.000,00 euro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sembrerebbe, peraltro, anche possibile ipotizzare una implicita volontà legislativa di lasciare in vita il nuovo minimo edittale. Volontà che potrebbe desumersi dal fatto che non si sia sentita l’esigenza di intervenire sul testo dell’art. 63 co. 1-<em>ter</em>&nbsp;del DLgs. 231/2007, che continua a prevedere l’applica­bilità del predetto minimo edittale “<em>dal 1° gennaio 2022</em>”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inapplicabilità del “favor rei”</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le ricordate sanzioni trovano applicazione anche in capo a chi, prima dell’1.1.2023, abbia effettuato trasferimenti di contanti per importi pari o superiori alla precedente soglia di 2.000,00 euro, seppure inferiori alla nuova soglia di 5.000,00 euro. Ciò in quanto le delimitate applicazioni del principio del “<em>favor rei</em>” ad opera del co. 1 dell’art. 69 del DLgs. 231/2007 non attengono all’ipotesi in esame.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In materia di sanzioni amministrative, infatti, vige il principio di legalità, previsto dall’art. 1 della L. 689/81, ai sensi del quale “<em>nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione</em>”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la previsione della sola disposizione sopra citata comporta, in mancanza di norme speciali che prevedano l’applicazione dell’istituto del “<em>favor rei</em>”, la non retroattività delle norme regolanti in termini più favorevoli gli illeciti amministrativi: si applicano le disposizioni sanzionatorie in vigore al momento del fatto, nonostante la disciplina successiva preveda disposizioni più favorevoli, ovvero determini l’abrogazione della disposizione sanzionatoria<a href="https://www.bresciassociati.it/post/Utilizzo-del-denaro-contante-e-delle-carte-di-pagamento/164#_ftn4">[4]</a>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare, la Corte di Cassazione, nella sentenza 17.12.2018 n. 32573, ha sottolineato come, pur potendosi effettivamente ravvisare una tendenza al progressivo riconoscimento del c.d. principio del “<em>favor</em><em>rei</em>” anche con riferimento a specifici ambiti estranei al diritto penale – come, ad esempio, in materia di violazioni tributarie e valutarie o in tema di responsabilità degli enti per illeciti penali – non è possibile, allo stato della legislazione, ipotizzare una generale validità del prin­cipio anzidetto nella materia delle sanzioni amministrative, in assenza di una norma esplicita in tal senso. Anzi, a ben vedere, proprio il fatto che il legislatore abbia ritenuto di affidare l’applica­bilità del “<em>favor</em>&nbsp;<em>rei</em>”, negli specifici ambiti di cui sopra, a norme speciali, costituisce argomento confermativo dell’esistenza di un principio generale di segno contrario.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche in relazione alla disciplina in questione è stata dettata una previsione derogatoria rispetto al principio generale, ovvero quella contenuta nell’art. 69 co. 1 del DLgs. 231/2007, ma tesa esclusivamente a disciplinare il passaggio alle novità introdotte con il DLgs. 25.5.2017 n. 90.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ai sensi di tale disposizione<a href="https://www.bresciassociati.it/post/Utilizzo-del-denaro-contante-e-delle-carte-di-pagamento/164#_ftn5">[5]</a>, infatti, “<em>nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all’epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l’applicabilità dell’istituto del pagamento in misura ridotta</em>”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In pratica:</p>



<p class="wp-block-paragraph">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; con il primo periodo si è sancita la non punibilità delle condotte costituenti violazioni anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche operate dal DLgs. 90/2017 (4.7.2017) quando, in esito ad esse, le medesime condotte sono divenute lecite;</p>



<p class="wp-block-paragraph">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; con il secondo periodo è stata disposta l’applicazione della disciplina in concreto più favorevole nel caso in cui per la medesima condotta, che comunque ha conservato il suo carattere di illiceità, sia stato previsto (dal 4.7.2017) un trattamento sanzionatorio diverso<a href="https://www.bresciassociati.it/post/Utilizzo-del-denaro-contante-e-delle-carte-di-pagamento/164#_ftn6">[6]</a>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Al di fuori di tali ipotesi, invece, nulla è previsto. Ragion per cui le violazioni tornano ad essere as­sog­gettate alla legge del tempo del loro verificarsi,&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 1 della L. 689/81. Ciò trova esplicita conferma (con riferimento alle violazioni dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, ma con indicazioni riferibili anche alle violazioni in materia di contanti) in un passaggio della circolare MEF 17.6.2022 prot. DT 56499, nel quale, testualmente, si afferma: “<em>Con riferimento alle violazioni commesse in data successiva rispetto a quella di entrata in vigore del d.lgs. n. 90 del 2017 (per le quali, pertanto, è prevista l’applicazione della nuova disciplina sanzionatoria, con esclusione del favor rei nei termini di cui all’art. 69, comma 1, 2° periodo del novellato d.lgs. n. 231/2007) …</em>”.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2.2 Ricadute in capo ai professionisti</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">L’esistenza di limiti all’utilizzo del denaro contante presenta ricadute anche per i professionisti, che sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni a tale disciplina delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La comunicazione non va effettuata quando oggetto dell’infrazione sia un’operazione di trasferimento segnalata come operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 51 co. 3 del DLgs. 231/2007).</p>



<p class="wp-block-paragraph">La comunicazione alle Ragionerie territoriali dello Stato può essere effettuata dai professionisti anche per via telematica tramite l’applicativo SIAR (acronimo di Segnalazioni infrazioni anti riciclaggio).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ai sensi dell’art. 63 co. 5 del DLgs. 231/2007, la violazione in questione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 15.000,00 euro.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2.3 Assenza di modifiche per le ulteriori previsioni in materia</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Restano immutate, rispetto alle novità apportate dalla L. 197/2022, tutte le ulteriori previsioni che attengono a tale materia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cambiavalute</p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare, per l’attività dei cambiavalute iscritti nell’apposito registro vale la soglia di 3.000,00 euro. Per tale attività, il legislatore ha previsto la soglia di 2.000,00 euro solo fino alla fine del 2022, lasciando immutata l’indicazione di base riferita, appunto, a 3.000,00 euro. Ai sensi dell’art. 49 co. 3-<em>bis</em>&nbsp;del DLgs. 231/2007, come modificato dall’art. 1 co. 384 lett. b) della L. 197/2022, infatti, solo al “divieto” di cui al co. 1, ovvero quello all’utilizzo dei contanti oltre i limiti, e non anche alla “soglia” di cui al co. 3, ovvero quella prevista per l’attività di cambiavalute, è riferita la nuova soglia di 5.000,00 euro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Money transfer</p>



<p class="wp-block-paragraph">È pari a 999,99 euro, invece, il limite all’utilizzo di contanti per il servizio di rimessa di denaro (c.d. “<em>money transfer</em>”) di cui all’art. 49 co. 2 del DLgs. 231/2007.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Compro oro</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ai sensi dell’<a href="https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=16014&amp;IdArticolo=409960&amp;Codice_Materia=&amp;testo=&amp;ReLink=Yes#Comma2">art. 4</a>&nbsp;co. 2 del DLgs. 25.5.2017 n. 92, inoltre, nell’esercizio dell’attività di compro oro le operazioni di importo pari o superiore a 500,00 euro sono effettuate unicamente attraverso l’u­tilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell’ope­razione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente. In dette ipotesi, l’utilizzo di tali strumenti è obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l’acquisto o la vendita dell’oggetto prezioso usato siano effettuati con un’unica operazione o con più operazioni frazionate.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Acquisti da parte di turisti stranieri</p>



<p class="wp-block-paragraph">I turisti stranieri, infine, possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro (art. 3 co. 1 del DL 2.3.2012 n. 16 conv. L. 26.4.2012 n. 44).</p>



<p class="wp-block-paragraph">La deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale,&nbsp;<a>ma nel rispetto di quello di&nbsp;</a>15.000,00 euro, opera per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:</p>



<p class="wp-block-paragraph">· da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana;</p>



<p class="wp-block-paragraph">· presso esercenti il commercio al minuto, o attività assimilate, e presso agenzie di viaggi e turismo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La deroga in questione si applica anche ai cittadini di Paesi dell’Unione europea (UE) ovvero dello Spazio economico europeo (SEE), in passato soggetti al limite ordinario. Nella precedente versione della disciplina, infatti, ai fini della deroga si richiedeva la cittadinanza diversa da quella italiana “<em>e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo</em>” (inciso oggi eliminato). Tale deroga è, comunque, subordinata a specifici adempimenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><a>3. </a>Pagamenti tramite carte</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Resta fermo l’obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall’importo della transazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È stato, peraltro, previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche (tramite POS&nbsp;<em>o Point Of Sale</em>, ovvero lo strumento che consente l’utilizzo delle carte di pagamento), soprattutto se di importo inferiore a 30,00 euro.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>3.1 Ripensamento rispetto alla parziale eliminazione dell’obbligo</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">In una prima versione del Ddl. di bilancio 2023:</p>



<p class="wp-block-paragraph">· da un lato, l’obbligo di accettare pagamenti tramite carte era escluso per importi inferiori ai 30,00 euro;</p>



<p class="wp-block-paragraph">· dall’altro, l’esenzione, entro tale soglia, non era prevista come assoluta, attenendo solo a talune transazioni che si sarebbero dovute individuare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2023 con decreto del Ministro delle Imprese e&nbsp;<em>made in Italy</em>&nbsp;di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un testo successivo stabiliva che l’esclusione dell’obbligo di accettare pagamenti tramite carte avrebbe riguardato importi pari o inferiori a 60,00 euro, indipendentemente dall’oggetto della transazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa previsione è stata stralciata dalla manovra.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La conseguenza è che resta pienamente operativo l’art. 15 co. 4-<em>bis</em>&nbsp;del DL 18.10.2012 n. 179 conv. L. 17.12.2012 n. 221, ai sensi del quale, a decorrere dal 30.6.2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di debito, una carta di credito o una carta prepagata, da parte di un soggetto che effettui l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30,00 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per le sanzioni relative alle violazioni in questione si applicano le procedure e i termini previsti dalla L. 689/81, a eccezione dell’art. 16 in materia di pagamento in misura ridotta<a href="https://www.bresciassociati.it/post/Utilizzo-del-denaro-contante-e-delle-carte-di-pagamento/164#_ftn7">[7]</a>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Alla base di questo ripensamento sembrerebbero porsi le perplessità espresse dalla Commissione UE nel parere del 14.12.2022, nel quale la modifica prospettata è stata considerata non in linea con le raccomandazioni che il Consiglio UE aveva formulato all’Italia il 9.7.2019 al fine di contrastare l’evasione fiscale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Peraltro, tale critica non era limitata a tale previsione, essendo, altresì, estesa all’innalzamento della soglia per il trasferimento tra soggetti diversi del denaro contante a 5.000,00 euro, nonostante, al momento, non esista un limite comunitario in materia; tanto è vero che diversi Stati dell’Unio­ne europea o non prevedono alcun limite o lo prevedono più elevato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ad ogni modo, come evidenziato, tale ultima novità è stata confermata.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>3.2 Misure per la riduzione dei costi</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">A fronte della conferma del ricordato regime sanzionatorio, comunque, come accennato, è stato previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche, soprattutto se di importo inferiore a 30,00 euro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ai sensi dell’art. 1 co. 385 della L. 197/2022, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche pro­fessionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, da un lato, e dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pa­­gamento, dall’altro, determinano in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei re­lativi rapporti, in maniera da:</p>



<p class="wp-block-paragraph">· garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall’utilizzazione del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell’ammontare della singola cessione di beni o prestazione di servizi;</p>



<p class="wp-block-paragraph">· evitare l’imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 197/2022 (2.3.2023), è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30,00 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all’anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000,00 euro (art. 1 co. 386 della L. 197/2022).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ove tale tavolo non giunga alla definizione di un livello di costi equo e trasparente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 197/2022 (1.4.2023) – o in caso di mancata applicazione delle condizioni e delle commissioni fissate ai sensi dell’accordo definito – è dovuto da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, per l’anno 2023, un contributo straordinario pari al 50% degli utili, al netto degli oneri fiscali, derivanti dalle com­missioni e da altri proventi per le transazioni inferiori al limite di valore di 30,00 euro ovvero al diverso limite di valore individuato in sede convenzionale sulla base di criteri di proporzionalità rispetto all’ammontare della transazione. Il contributo è riversato ad apposito fondo destinato – sulla base di criteri individuati con apposito DPCM, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze – a misure dirette a contenere l’incidenza dei costi a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni, i cui ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000,00 euro, per le transazioni di valore fino a 30,00 euro (art. 1 co. 387 della L. 197/2022)<a href="https://www.bresciassociati.it/post/Utilizzo-del-denaro-contante-e-delle-carte-di-pagamento/164#_ftn8">[8]</a>.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.bresciassociati.it/post/Utilizzo-del-denaro-contante-e-delle-carte-di-pagamento/164#_ftnref1">[1]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “<em>Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all’articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all’articolo 1210 del medesimo codice</em>”. Così dispone l’ultimo periodo dell’art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.bresciassociati.it/post/Utilizzo-del-denaro-contante-e-delle-carte-di-pagamento/164#_ftnref2">[2]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Come inserito dall’art. 18 co. 1 lett. b) del DL 26.10.2019 n. 124 conv. L. 19.12.2019 n. 157, per garantire coerenza con le modifiche ai limiti di utilizzo del denaro contante.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.bresciassociati.it/post/Utilizzo-del-denaro-contante-e-delle-carte-di-pagamento/164#_ftnref3">[3]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sul tema, peraltro, ci si soffermerà a breve.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.bresciassociati.it/post/Utilizzo-del-denaro-contante-e-delle-carte-di-pagamento/164#_ftnref4">[4]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cfr., tra le altre, Cass. 26.2.2019 n. 5606, Cass. 17.12.2018 n. 32573, Cass. 28.12.2011 n. 29411 e Cass. 27.1.2007 n. 1693, nonché Consiglio di Stato 4.4.2017 n. 1566 e Corte Cost. 20.7.2016 n. 193, che ha giudicato non fondata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della L. 689/81, per contrasto con gli artt. 3 e 117 co. 1 Cost. (quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della CEDU) nella parte in cui non prevede una regola generale di applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi. Sul tema si veda anche la circolare MEF 17.6.2022 prot. DT 56499.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.bresciassociati.it/post/Utilizzo-del-denaro-contante-e-delle-carte-di-pagamento/164#_ftnref5">[5]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Inserita dall’art. 5 co. 2 del DLgs. 90/2017 e modificata dall’art. 4 co. 1 lett. m) del DLgs. 125/2019.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.bresciassociati.it/post/Utilizzo-del-denaro-contante-e-delle-carte-di-pagamento/164#_ftnref6">[6]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; È a questa ipotesi che si riferiscono, seppure con riguardo alla violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio, tra le altre, le sentenze 8.8.2018 n. 20647 e 12.11.2018 n. 28888 della Corte di Cassazione. Sentenze che hanno applicato la previsione dell’art. 69 co. 1 secondo periodo del DLgs. 231/2007 anche in caso di procedimenti pendenti di opposizione alla sanzione amministrativa irrogata nella vigenza della precedente normativa.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.bresciassociati.it/post/Utilizzo-del-denaro-contante-e-delle-carte-di-pagamento/164#_ftnref7">[7]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della L. 689/81 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’art. 12 co. 1 e 4 della L. 689/81.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.bresciassociati.it/post/Utilizzo-del-denaro-contante-e-delle-carte-di-pagamento/164#_ftnref8">[8]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ai fini dell’accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso relativi al contributo in questione si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per l’accertamento del contributo dovuto, l’amministrazione finanziaria può procedere alla determinazione della base imponibile anche ai sensi dell’art. 41 del DPR 600/73 (art. 1 co. 388 della L. 197/2022).</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a rel="noreferrer noopener" href="https://bresciassociati.com/wp-content/uploads/2023/07/Legge-di-Bilancio_2023-2.pdf" target="_blank"><strong>Scarica il documento</strong></a></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p><p>The post <a href="https://bresciassociati.com/utilizzo-del-denaro-contante-e-delle-carte-di-pagamento/">UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE E DELLE CARTE DI PAGAMENTO</a> first appeared on <a href="https://bresciassociati.com">Brescia Associati</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI, LE NOVITÀ &#8211; IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 16% ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2023</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 14:54:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[2023]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La legge di Bilancio 2023 prevede la riapertura dei termini per la rideterminazione del valore delle quote e dei terreni.</p>
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<p class="wp-block-paragraph">19 Gennaio 2023</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>La legge di Bilancio 2023 prevede la riapertura dei termini per la rideterminazione del valore delle quote e dei terreni. L&#8217;agevolazione è ben nota ma questa volta ci sono delle novità. La prima riguarda la misura dell&#8217;imposta sostitutiva che sale al 16%; cambiata anche la data entro cui redigere la perizia e versare l&#8217;imposta sostitutiva che è fissata al 15 novembre. Una novità anche nell&#8217;ambito di applicazione: la rideterminazione è estesa alle quote e ai diritti negoziati nei mercati regolamentati.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Quadro introduttivo</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni è una agevolazione che consente di assumere, in luogo del costo o valore iniziale del bene oggetto della rivalutazione, quello indicato nella perizia di stima con la conseguenza di far emergere, in caso di cessione, una plusvalenza minore o addirittura di azzerarla.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;agevolazione era stata prevista per la prima volta, con riferimento ai beni posseduti al 1° gennaio 2002, dalla Legge 448/2001: successivamente, l&#8217;agevolazione è stata riproposta con costanza, ogni anno.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anzi, talvolta (come nel 2020, ad esempio), i termini per accedere alla rivalutazione sono stati riaperti due volte nello stesso anno.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La legge di Bilancio 2023 prevede la possibilità di beneficiare dell&#8217;agevolazione anche con riferimento ai beni <strong>posseduti al 1° gennaio 2023</strong>; rispetto alle precedenti versioni dell&#8217;agevolazione, la legge di Bilancio 2023, nella sua prima versione, ricalcava sostanzialmente la versione della norma prevista con riferimento ai beni <strong>posseduti al 1° gennaio 2022</strong> (perizia e versamento entro il 30 giugno 2023 e aliquota dell&#8217;imposta sostitutiva del 14%) ma con una novità: la possibilità di rideterminare il costo anche di quote e diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Due emendamenti approvati in Commissione Bilancio alla Camera hanno però riscritto le norme apportando due modifiche significative. Di seguito si analizzano.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>L&#8217;ambito di applicazione</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Possono beneficiare della rivalutazione esclusivamente le seguenti tre categorie di soggetti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>le persone fisiche;</li>



<li>le società semplici ed altre a questa equiparate;</li>



<li>gli enti non commerciali.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Restano, invece, esclusi i titolari di reddito di impresa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I beni che possono essere rivalutati sono i terreni agricoli, i terreni edificabili e le partecipazioni in società non quotate, sia qualificate, sia non qualificate, che rappresentano cioè una&nbsp;<strong>percentuale superiore al 20% dei diritti di voto</strong>&nbsp;esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale, sia non qualificate.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La legge di Bilancio 2023, con il comma 107, estende la rivalutazione anche ai titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione; per questi beni, come si dirà più avanti, la rideterminazione si effettua non sul valore di perizia ma tenendo conto della media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per poter accedere alla rivalutazione i beni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2023.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La redazione della perizia di stima</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni richiede, anzitutto, la redazione della perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato. In particolare, per la redazione di perizie di stima delle partecipazioni societarie, sono professionisti abilitati gli iscritti all&#8217;albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e gli iscritti nell&#8217;elenco dei revisori legali dei conti; per la redazione di perizie di stima dei terreni, sono professionisti abilitati gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La&nbsp;<strong>perizia</strong>&nbsp;di&nbsp;<strong>stima</strong>&nbsp;è necessaria al fine di stabilire il valore effettivo del terreno.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si ricorda che la perizia si può asseverare anche dopo la vendita; tale interpretazione è stata sostenuta dalla Corte di Cassazione con alcune pronunce e dall&#8217;agenzia delle Entrate, con la Rm 53/E/2015. Sebbene non asseverata e giurata, la perizia va comunque redatta prima del rogito, stante l&#8217;obbligo di indicare nel rogito il valore periziato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il termine per la redazione della perizia è il&nbsp;<strong>15</strong>&nbsp;<strong>novembre</strong>&nbsp;<strong>2023</strong>. Anche in questo caso la norma ha subito una modifica: il testo originario prevedeva il 30 giugno 2023 quale termine per i due adempimenti. In sede di approvazione della manovra alla Camera è stato previsto il</p>



<p class="wp-block-paragraph">differimento del termine. Si osserva che il termine del 15 novembre è lo stesso previsto sia per la rivalutazione del 2022 che per quella del 2021; per queste due, tuttavia, il termine erano stato previsto in giugno e poi differito da successivi provvedimenti normativi (rispettivamente, comma 4-bis, articolo 14, Dl 73/2021 e articolo 29, Dl 17/2022).</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Il versamento dell&#8217;imposta sostitutiva</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Oltre alla redazione della perizia, serve versare l&#8217;imposta sostitutiva del 16%. Inizialmente, la misura dell&#8217;imposta sostitutiva era stata fissata al 14%, come per lo scorso anno, ma in sede di approvazione del testo di legge alla Camera la misura è stata innalzata al 16%. L&#8217;imposta sostitutiva va applicata sull&#8217;intero valore di perizia e non solo sul maggior valore riconosciuto sul bene e va versata utilizzando il modello F24, indicando 2023 come anno di riferimento e i&nbsp;<strong>codici tributo 8055</strong>&nbsp;per le&nbsp;<strong>partecipazioni</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>8056</strong>&nbsp;per i&nbsp;<strong>terreni</strong>. Il versamento può avvenire in una soluzione o in tre rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi al tasso del 3% annuo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Qualora il contribuente che intende avvalersi della rivalutazione lo abbia già fatto in passato, è possibile scomputare l&#8217;imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Sul punto, si precisa che il recupero è possibile solo se i beni oggetto della nuova rivalutazione sono riconducibili a quelli della precedente (in tale senso, si veda la risposta ad interpello n. 259/2019). In alternativa allo scomputo di quanto già versato, è possibile chiedere il rimborso dell&#8217;imposta sostitutiva pagata in passato, ai sensi dell&#8217;articolo 38 del Dpr 29 settembre 1973.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il termine di decadenza per la richiesta del suddetto rimborso decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell&#8217;intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell&#8217;ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche per il versamento dell&#8217;imposta sostitutiva il termine è il&nbsp;<strong>15 novembre 2023</strong>. Nel caso si opti per il pagamento rateale, entro il 15 novembre prossimo andrà versata la prima rata. Con riferimento a quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, la legge di Bilancio 2023 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell&#8217;articolo 9 comma 4 lettera a) del Tuir, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La norma del Tuir richiamata dispone che il valore normale delle azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell&#8217;ultimo mese.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il versamento dell&#8217;intero importo dell&#8217;imposta sostitutiva o il pagamento della prima rata determinano il <strong>perfezionamento</strong> della <strong>procedura</strong> di <strong>rivalutazione</strong>. Si ricorda che una volta esercitata l&#8217;opzione il contribuente non può più ottenere il rimborso delle somme corrisposte, sia che abbia scelto di avvalersi del pagamento rateale sia che abbia pagato in un&#8217;unica soluzione (si veda, a tal fine, le sentenze della Cassazione n. 24057/2014 e n. 24953/2015). </p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;eventuale ritardo o omissione delle rate successiva non determina la decadenza dalla rivalutazione, ma ci si può avvalere del ravvedimento operoso. In caso di omissione, l&#8217;importo non versato è iscritto a ruolo. Secondo la Corte di Cassazione, è possibile chiedere il rimborso dell&#8217;imposta versata solo in caso di errore manifesto (ad esempio, nel caso di vizio di volontà (si segnala, tra le altre, la sentenza della Corte di Cassazione n. 41953/2021).</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;<strong>affrancamento</strong> di <strong>valore</strong> di una partecipazione è possibile anche nel caso in cui sia stata acquisita in regime di comunione dei beni da un coniuge; in questo caso, trova applicazione l&#8217;articolo 177 del Codice civile, il quale prevede che se vige il regime di comunione tra i coniugi, l&#8217;acquisto di un bene, anche se effettuato da uno solo dei coniugi, entra nella comunione e, a norma dell&#8217;articolo 4, comma 1, del Tuir, i redditi di questi beni sono imputati a ciascun coniuge per metà del loro ammontare netto. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Pertanto, nel caso in cui si intenda rideterminare l&#8217;intera quota di partecipazione, entrambi i coniugi devono procedere con il versamento dell&#8217;imposta sostitutiva per la quota a ciascuno imputabile. Allo stesso modo, a ciascuno coniuge verrà imputato il 50% del capital gain in caso di cessione non preceduta da perizia o a valore superiore a quello asseverato.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>L&#8217;indicazione in dichiarazione</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Le rivalutazioni devono essere indicate nel modello di dichiarazione dei redditi relativo all&#8217;anno in cui la rivalutazione è eseguita. Pertanto, le rivalutazioni eseguite entro il prossimo 15 novembre 2023, con riferimento ai beni posseduti al 1° gennaio 2023 troveranno posto nel modello Redditi per il periodo d&#8217;imposta 2023 che verrà presentato nel 2024. La&nbsp;<strong>rivalutazione&nbsp;</strong>del&nbsp;<strong>valore</strong>&nbsp;dei&nbsp;<strong>terreni</strong>&nbsp;va dichiarata nel quadro RM, indicando:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>il valore rivalutato risultante della perizia giurata di stima;</li>



<li>l&#8217;imposta sostitutiva dovuta;</li>



<li>l&#8217;imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall&#8217;imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;</li>



<li>l&#8217;imposta residua da versare;</li>



<li>l&#8217;eventuale scelta della rateizzazione;</li>



<li>l&#8217;indicazione che l&#8217;imposta dovuta è parte di un versamento cumulativo.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Con riferimento, invece, alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, i dati devono essere riepilogati nel&nbsp;<strong>quadro</strong>&nbsp;<strong>RT</strong>&nbsp;del modello di dichiarazione dei redditi. In particolare, andranno indicati:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;</li>



<li>l&#8217;aliquota applicata;</li>



<li>l&#8217;imposta sostitutiva dovuta;</li>



<li>l&#8217;imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall&#8217;imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;</li>



<li>l&#8217;imposta da versare (qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato);</li>



<li>l&#8217;eventuale indicazione che l&#8217;importo dell&#8217;imposta sostitutiva da versare è stato rateizzato;</li>



<li>l&#8217;indicazione che l&#8217;importo dell&#8217;imposta sostitutiva da versare è parte di un versamento cumulativo.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La rivalutazione al ribasso</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Se un terreno, a seguito di rivalutazione, perde valore, è possibile operare una nuova rivalutazione al ribasso. L&#8217;agenzia delle Entrate, con la Cm 1/E/2021, ha precisato che nel caso in cui il terreno sia stato oggetto di perizia asseverata con lo scopo di attuare la rideterminazione del valore, tale valore non determina alcun vincolo nella successiva vendita; pertanto, deve escludersi la possibilità da parte dell&#8217;Amministrazione finanziaria di accertare una&nbsp;<strong>plusvalenza</strong>&nbsp;basandosi sul costo storico di acquisto del bene.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In passato, infatti, l&#8217;agenzia delle Entrate, a fronte della cessione del bene ad un valore inferiore a quello di perizia, ipotizzava una sorta di «rinuncia» al valore asseverato, determinando la plusvalenza come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo storico. La questione è stata risolta con le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 2321 e n. 2322 del 31 gennaio 2020), che hanno affermato che, se&nbsp;<strong>l&#8217;affrancamento</strong>&nbsp;è stato validamente operato, risulta impossibile risalire al precedente&nbsp;<strong>valore</strong>&nbsp;di «<strong>carico</strong>» del bene anche se il (maggior) valore periziato non è riportato in atto o è indicato un valore commerciale inferiore.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La convenienza</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;innalzamento dell&#8217;imposta sostitutiva al 16% richiede una attenta analisi sulla convenienza di questa agevolazione. Come anticipato in premessa, la rivalutazione consente di assumere quale valore del bene quello che risulta dalla perizia e non quello storico; ciò ha come conseguenza quella di ridurre o azzerare la plusvalenza in caso di cessione del bene. In alcuni casi, tuttavia, potrebbe risultare più conveniente assolvere l&#8217;ordinaria tassazione sulla plusvalenza che emerge in sede di cessione anziché pagare l&#8217;imposta sostitutiva del 16%.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per poter verificare la convenienza dell&#8217;operazione di rideterminazione è necessario confrontare l&#8217;ammontare d&#8217;imposta sostitutiva da versare per la rideterminazione (che, si ricorda, si ottiene applicando la misura dell&#8217;imposta sostitutiva sul totale rivalutato e non sul maggior valore) e l&#8217;ammontare dovuto in caso di tassazione ordinaria che si avrebbe sulla plusvalenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con riferimento alle partecipazioni, la&nbsp;<strong>tassazione</strong>&nbsp;del&nbsp;<strong>16%</strong>&nbsp;d&#8217;imposta sostitutiva va confrontata con la percentuale del 26% da applicare sulla plusvalenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per la rivalutazione dei terreni agricoli, la convenienza tiene conto del momento di acquisto dello stesso. La cessione di terreni agricoli genera, infatti, plusvalenza da assoggettare a tassazione solo se sono posseduti da meno di cinque anni; qualora, invece, siano posseduti da più di cinque anni, anche se dalla cessione dovesse emergere una plusvalenza (data dalla differenza positiva tra il corrispettivo di vendita e il costo di acquisto), questa non sconterebbe alcuna tassazione. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso di beni ricevuti per donazione o successione, la verifica del quinquennio si effettua con riferimento alla data in cui il de cuius o il donante ha acquisito la proprietà del bene. È evidente che se il terreno è posseduto da più di cinque anni non c&#8217;è alcuna convenienza a rivalutare poiché, in ogni caso, non sarebbe dovuta alcuna imposta sulla plusvalenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Diverso il caso dei terreni edificabili per i quali l&#8217;eventuale&nbsp;<strong>plusvalenza</strong>&nbsp;che deriva dalla&nbsp;<strong>cessione&nbsp;</strong>va sempre&nbsp;<strong>assoggettata</strong>&nbsp;a&nbsp;<strong>tassazione</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La plusvalenza, per questa fattispecie, può essere assoggettata ad Irpef con la tassazione separata e, quindi, ad un carico fiscale che dipende da quello medio del contribuente nel biennio anteriore alla cessione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In casi di redditività modesta, la tassazione potrebbe fermarsi al 23% sulla plusvalenza; quindi, il 14% sul valore rivalutato potrebbe essere superiore alla tassazione in dichiarazione. Si ricorda che nel caso di scelta per la tassazione ordinaria prevista dal Tuir, sono deducibili nel calcolo della plusvalenza, anche gli oneri accessori sostenuti sull&#8217;acquisto delle aree edificabili.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a rel="noreferrer noopener" href="https://bresciassociati.com/wp-content/uploads/2023/07/Legge-di-Bilancio_2023-3.pdf" target="_blank"><strong>Scarica il documento</strong></a></p>



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