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DIRITTO SOCIETARIO E REVISIONE: ATTENZIONE ALLE DELEGHE

Il Sole 24 Ore

DIRITTO

NT+FISCO  10 FEBBRAIO 2021

Paolo Brescia

L’integrazione all’articolo 2086 del Codice civile, ad opera del Dlgs 14/2019, e agli articoli 2380-bis e 2475, per mano del Dlgs 147/2020, dovrà sensibilizzare ulteriormente la governance societaria e gli organi di controllo, collegio sindacale e revisori, sull’importanza dell’adeguato assetto organizzativo dell’impresa.
L’articolo 2086 del Codice che nella sua stesura originale era rubricato «direzione e gerarchia dell’impresa» ora è titolato «Gestione dell’impresa» e al 1° comma – che in maniera sintetica dispone che «l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori» – si è aggiunto il secondo comma, in base al quale «l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita di continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».
Sicuramente la ratio che ha portato all’integrazione dell’articolo 2086 del Codice è l’introduzione, nel sistema legislativo, dell’articolo 14 del Dlgs 14/2019 (Codice della crisi), la cui stesura disciplina l’obbligo di segnalazione da parte degli organi di controllo e societari, all’organo amministrativo, se si ritiene che l’assetto organizzativo non sia adeguato e non sussista l’equilibrio economico finanziario.
La modifica all’articolo 2086, con l’aggiunta del secondo comma sopra specificato, ha portato all’integrazione degli articoli 2830-bis («Amministrazione della società»), in tema di Spa, e 2475 (anch’esso rubricato «Amministrazione della società»), in tema di Srl.
Tale integrazione consiste nel disporre che gli assetti di cui all’articolo 2086 del Codice civile spettano esclusivamente agli amministratori.
Il legislatore ha voluto dare una rilevante importanza all’organizzazione societaria, richiamando gli amministratori al dovere di istituire assetti organizzativi compatibili con la dimensione dell’impresa, e agli organi di controllo di monitorare con estrema diligenza se tali assetti sono adeguati.
Tutto questo ha portato a rendere indispensabile ed efficace, all’interno dell’organigramma dell’impresa, il sistema delle deleghe e delle procure.
Già la Corte di cassazione, con la sentenza 9132 del 24 febbraio 2017, in materia di reati ambientali, ha sancito che la mancanza di un adeguato sistema di deleghe di funzioni «è fatto che prova la mancanza di un efficace modello organizzativo adeguato a prevenire la consumazione del reato da parte dei vertici societari».
Tale sentenza può essere la stella polare per indirizzare gli organi di controllo sulla verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo.
Prima della riforma del 2003, la Cassazione si era già pronunciata sul sistema delle deleghe con la sentenza 5263 del 7 maggio 1993. In tale sentenza il collegio sindacale era stato ritenuto solidalmente responsabile con gli amministratori per il fatto che non avessero controllato un impegno di spesa rilevante per la società, nel quale gli amministratori erano stati chiamati a deliberare, e controllato se tale impegno di spesa fosse giustificato da una convenzione legittimamente stipulata dall’amministratore delegato.
A ben vedere all’interno dell’articolo 2403 sui doveri del collegio sindacale è sempre stato previsto l’obbligo dello stesso di vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, rafforzato anche con l’aggettivo «particolare».
Tale punto è trattato nel documento sulle norme di comportamento del collegio sindacale del 2015, aggiornato a settembre 2020, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, dove al paragrafo 3.5 viene trattata la vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo.

La sentenza della Cassazione del 2017 sicuramente indirizza gli organi di controllo a concentrasi sul sistema delle deleghe e procure e, nella fase preliminare del lavoro, verificare che lo statuto societario preveda l’attribuzione di deleghe e procure, che le deleghe conferite siano specifiche e non generiche, e che le stesse siano esercitate con predeterminati limiti, che vi siano le attribuzioni di responsabilità e siano conferite a soggetti che siano professionalmente compatibili con la delega a loro conferita. Le deleghe non devono essere conferite tanto per attribuirle.
Cosa non meno importante, la verifica che le deleghe siano depositate presso il Registro delle imprese.Tali deleghe e procure, con le relative procedure di attribuzione, prima di tutto devono rispondere alle esigenze della società, e in seconda battuta devono convincere gli organi di controllo sulla loro adeguatezza e infine supportare l’autorità giudiziaria per gli eventuali risvolti penali.
Si può concludere affermando che la verifica del sistema delle deleghe da parte degli organi di controllo societario sono un importante ausilio per le verifiche di cui all’articolo 2403 e della stessa attività di revisione, specialmente per operare conformemente a quanto stabilito nei modelli di comportamento di revisione Isa 250 e Isa 260.

  • L’autore è tesoriere dell’Istituto nazionale revisori legali (Inrl)

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