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IL GIORNALE DEL REVISORE Gen/Feb 2024

L’efficacia probatoria della relazione di revisione nel giudizio tributario
Alla luce della sentenza della Cassazione 1885/2023

Un’interessante Sentenza della Suprema Corte di cassa­zione ha posto il problema della valenza probatoria della relazione di revisione ai fini della deducibilità di alcuni co­sti.
L’importanza di tale Sentenza consiste nel fatto, che ven­gono enunciati alcuni principi importanti, che possono essere utilizzati dall’imprenditore ai fini dell’onere della prova, qualora lo stesso sia in contenzioso con l’ammini­strazione finanziaria, cui la materia del contendere sia la deducibilità di alcuni costi.
La Sentenza in commento tratta dell’accantonamento per oscillazione dei cambi durante l’esercizio di riferimento, da cui scaturisce l’enunciazione della Cassazione, la quale dispone che, quando si tratta di accertare fatti che non possono essere dimostrati analiticamente, la relazione della società di revisione, costituisce prova rilevante, alla luce del profilo di controllo pubblicistico della stessa e del­la responsabilità civile e penale del revisore.
La definizione della relazione di revisione è enunciata dall’art 14 comma due lettera c del Dlgs 39/2010 che di­spone che la stessa deve includere un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico de/l’esercizio.
Precedentemente alla pronuncia di cui sopra, vi sono stati altri interventi della Suprema Corte di cassazione, alcuni contrastanti tra loro ma sempre utili per la disanima del problema.
Una prima pronuncia del 2007, ed in particolare la Senten­za del Palazzaccio dell’8 giugno 2007 N° 13491, sottoli­nea la rilevanza solo civilistica della relazione di revisione, escludendo ogni valenza probatoria tributaria.

Un’altra Sentenza, questa volta in contrasto con la prece­dente, ed in particolare Cassazione 14.03.2008 n° 6939 con oggetto la deducibilità di alcuni servizi infragruppo, ha sottolineato che la relazione di revisione ha rilevanza specifica ai fini dell’onere della prova a favore dell’impren­ditore, e che la stessa relazione ha valenza unitaria con gli altri dati di bilancio.
Successivamente sempre La Suprema Corte con Sen­tenza n° 5926 del 12 marzo 2009, rafforza ancor più la valenza probatoria delle relazione di revisione, statuendo un principio molto importante, in cui si dispone che quan­do la relazione di revisione venga messa a disposizione de/l’ufficio tributario e del giudice tributario, tali autorità ne devono tener conto, non come presunzione per la veridi­cità delle scritture contabili, ma come documento incorpo­rante sul quale sia l’ufficio che il Giudice tributario si devo­no pronunciare, e che tale forza dimostrativa può essere neutralizzata, solo con prova contraria a carico de/l’ufficio. Come si può ben vedere, a parte la prima sentenza citata, che esclude tassativamente la rilevanza tributaria della re­lazione di revisione, le altre due sentenze anche in manie­ra diversa attribuiscono una certa rilevanza probatoria alle relazioni di revisione, anche al fine dell’inversione dell’o­nere della prova.
Tali sentenze sono state confermate dalla Sentenza n° 6532 del 18.03.2009, di poco successiva all’ultima cita­ta, arrivando ad inquadrare la relazione di revisione nella categoria delle prove decisive, che possono essere con­trastate solo da prove di eguale portata.
Tutte le ultime sentenze citate hanno assunto un orienta­mento, poi confermato dalla sentenza oggetto del presen­te elaborato.
Tale pronuncia, inoltre dispone che, la relazione di revisione può essere solo disattesa mediante la produzione di documenti che dimostrino l’errore o l’inadempimento del revisore.
Alla luce di tutto questo, una considerazione particolare va fatta alle recenti modifiche sulla legislazione del Processo tributario ai sensi della legge 130 del 31 agosto 2022, che introducendo il comma 5 bis all’art 7 del Dlgs 31 dicembre 1992 n° 546 dispone che “L’amministrazione finanziaria prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impu­gnato. Il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contradittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circonstanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanzia/e, le ragioni oggettive su cui si fonda­no la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Come si può ben vedere con l’introduzione di tale norma­tiva vi è un sostanziale inversione dell’onere della prova a carico dell’amministrazione finanziaria.
Tale inciso, in armonia con quanto stabilito dalle recenti pronunce della Corte di cassazione, può rendere even­tualmente opportuno, in caso di contenzioso tributario instaurato da una società obbligata alla revisione legale, allegare come mezzo di prova la relazione di revisione, che può essere contrastata dall’ufficio impositore solo me­diante prova contraria e di ugual valore.

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