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IL FONDO PATRIMONIALE PER LE ESIGENZE DELLA FAMIGLIA

DIRITTO DI FAMIGLIA – Fonte Il Sole 24 Ore 

22 Febbraio 2023

Per regolare i loro rapporti patrimoniali i coniugi hanno varie opzioni. Il regime patrimoniale legale dei coniugi, in mancanza di scelta e quindi di diversa convenzione, è la comunione legale, ma i coniugi possono stipulare una convenzione matrimoniale per scegliere un regime diverso, come la separazione dei beni.

Il Codice civile prevede che tali convenzioni possano stipularsi «in ogni tempo», quindi prima, contestualmente o dopo la celebrazione del matrimonio.

Per le convenzioni matrimoniali concluse prima delle nozze occorre che la stipula sia fatta in vista di un probabile e prossimo matrimonio e che siano almeno note le persone dei nubendi. Senza tali elementi l’accordo è invalido.

L’efficacia della convenzione matrimoniale prenuziale è quindi è sempre subordinata alla celebrazione. Dall’invalidità del matrimonio discende l’inefficacia ex nunc .

Diverso lo scopo del fondo patrimoniale (articolo 167 del Codice), che permette la segregazione patrimoniale di alcuni beni specifici per soddisfare i bisogni della famiglia.

Può essere costituito sia prima sia in costanza del matrimonio, non importa chi ne sia il costituente (entrambi i coniugi o uno di essi per atto pubblico o un terzo per atto pubblico o testamento).

Può essere costituito anche in ipotesi di crisi del matrimonio, in funzione della disciplina degli accordi assunti in tale occasione.

La costituzione del fondo è soggetta alla condicio iuris del matrimonio; la mancata celebrazione o la nullità di esso comporteranno l’inefficacia del fondo patrimoniale.

Ai coniugi è data ampia libertà decisionale sul contenuto delle convenzioni, affermandosi, con sempre maggior consenso, la piena applicabilità dell’articolo 1322 per il carattere contrattuale delle convenzioni matrimoniali.

Secondo le regole generali sui negozi giuridici, anche la modifica delle convenzioni esige sempre la partecipazione di tutti i soggetti che l’hanno conclusa.

Il comma 2 dell’articolo 163 prevede che «se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l’omologazione del giudice.

L’omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi».

La norma è con evidenza un’eccezione al principio secondo cui la proposta contrattuale, a cui si deve assimilare la dichiarazione di uno dei coniugi, perde efficacia con la morte del proponente.

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