SEZIONE “A” DEL REGISTRO DA APRIRE AI REVISORI CHE VERIFICANO LO STATO DELL’IMPRESA IN CRISI
L’ANALISI
PROFESSIONI – Il Sole 24 Ore – 4 OTTOBRE 2021
Paolo Brescia
L’attività di revisione legale non viene più definita come una funzione del dottore commercialista, ma dopo l’intervento dell’Europa è stata disciplinata come professione autonoma. Inoltre come si può vedere, nella quasi totalità degli articoli del codice civile, all’interno del titolo V, che prevedono attestazioni, relazioni e conformità alle disposizioni di legge, viene sempre citata la “professione” del revisore legale.
Per fare un esempio, se prendiamo l’articolo 2501-sexies in tema di fusioni e in particolare per la relazione degli esperti, si può constatare che al terzo comma dell’articolo in questione si prevede che nel caso di fusione per la congruità del rapporto di concambio, «l’esperto o gli esperti sono scelti tra gli iscritti all’Albo dei revisori legali…». Stessa cosa nel caso di scissioni, trasformazioni e altre operazioni societarie.
Ma vi è di più, in quanto nel corpo dell’articolo 67 della legge fallimentare, al quale spesso si rinvia per l’identificazione dei soggetti che possono compiere attestazioni nel campo della crisi d’impresa, la figura di riferimento è quella del revisore legale.
In particolare nel corpo dell’articolo vi è la seguente dicitura: «un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano».
Nel considerare la normativa vigente, sia nel campo del diritto societario che nel campo della crisi d’ impresa, la stessa legislazione prevede la nomina del revisore legale per le attestazioni che riguardano le operazioni straordinarie.
Tale assunto porta alla conclusione che il revisore legale non sia più solo quel soggetto che viene nominato all’interno degli organi di controllo, ma il professionista che oltre alla possibilità di essere nominato come sopra specificato, può svolgere anche la professione di attestatore in quelle operazioni nelle quali il legislatore richiede il requisito della pubblica fede e conformità, prevalentemente in molti istituti del diritto societario e fallimentare.
Detto questo, è opportuno evidenziare il tenore letterale dell’articolo 8 del decreto legislativo 39 del 2010, il cui titolo è: “Sezione del registro per i revisori inattivi”.
Al punto 2 dell’articolo si prevede che «I revisori legali iscritti al Registro che svolgono attività di revisione legale o che collaborano a un’attività di revisione legale in una società di revisione
legale, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti, sono collocati in un’apposita sezione denominata “Sezione A”».
Ora, quando si attesta la veridicità dei dati aziendali in un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis, il revisore legale nel momento in cui deve verificare la veridicità di tali dati, deve operare in conformità al principio di Revisione Isa 500.
A questo punto, considerato quanto detto, una volta archiviato il periodo transitorio d’iscrizione nel registro dei revisori legali, perché non interpretare o modificare l’articolo 8 del Dlgs 39 prevedendo la possibilità di iscrizione nella Sezione A anche ai soggetti che abbiamo dimostrato di aver svolto nell’ultimo triennio attestazioni riservate ai revisori legali nel campo del diritto societario o fallimentare?
Cosa molto importante, da non sottovalutare, è che molti revisori legali non vogliono far parte di collegi sindacali o di organi di controllo dei conti delle società, per la rischiosità dell’incarico a fronte di esigui compensi proposti dalla governance societaria.
Questi revisori legali non potranno mai essere iscritti nella Sezione A, con la diretta conseguenza che non potranno nemmeno attestare il credito d’imposta per costi di ricerca e sviluppo, nonostante gli stessi abbiano svolto attestazioni sia nel campo del diritto societario che nel diritto della crisi d’impresa.
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