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	<title>Il Giornale del Revisore - Brescia Associati</title>
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	<title>Il Giornale del Revisore - Brescia Associati</title>
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		<title>“Beveridge, l’architetto dello Stato sociale moderno”</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Segreteria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 13:25:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>William Beveridge (1879–1963) fu un economista e riformatore sociale britannico, noto soprattutto per aver elaborato il modello moderno di Stato sociale (welfare state). Nonostante l’enorme influenza delle sue idee sulle politiche europee del dopoguerra, rimane oggi relativamente poco conosciuto al grande pubblico rispetto ad altri economisti del Novecento.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large is-resized"></figure>


<p class="wp-block-paragraph"></p>



<div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile is-vertically-aligned-top" style="grid-template-columns:45% auto"><figure class="wp-block-media-text__media"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" width="606" height="1024" src="https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2026/03/Giornale-del-Revisore-n.1-GenFeb-2026_7.jpg?resize=606%2C1024&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-1791 size-full" srcset="https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2026/03/Giornale-del-Revisore-n.1-GenFeb-2026_7.jpg?resize=606%2C1024&amp;ssl=1 606w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2026/03/Giornale-del-Revisore-n.1-GenFeb-2026_7.jpg?resize=177%2C300&amp;ssl=1 177w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2026/03/Giornale-del-Revisore-n.1-GenFeb-2026_7.jpg?resize=768%2C1298&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2026/03/Giornale-del-Revisore-n.1-GenFeb-2026_7.jpg?w=833&amp;ssl=1 833w" sizes="(max-width: 606px) 100vw, 606px" /></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>di Paolo Brescia</strong> – Consigliere Nazionale Inrl ed economista</p>



<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph" style="font-style:normal;font-weight:500"></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>William Beveridge (1879–1963)</strong> fu un economista e riformatore sociale britannico, noto soprattutto per aver elaborato il modello moderno di <strong>Stato sociale</strong> (welfare state). Nonostante l’enorme influenza delle sue idee sulle politiche europee del dopoguerra, rimane oggi relativamente poco conosciuto al grande pubblico rispetto ad altri economisti del Novecento.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Una breve biografia</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Nato in India britannica e formato nelle università inglesi, Beveridge dedicò gran parte della sua carriera allo studio della povertà, della disoccupazione e dei sistemi assicurativi sociali. Fu direttore della <strong>London School of Economics</strong> e partecipò attivamente alla vita pubblica britannica. La sua fama deriva soprattutto dal <strong>Rapporto Beveridge del 1942</strong>, documento che propose un vasto programma di riforme sociali per garantire sicurezza economica ai cittadini “dalla culla alla tomba”. Il rapporto influenzò profondamente le politiche sociali del Regno Unito e, successivamente, dei Paesi europei nel secondo dopoguerra. </p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Il concetto di Stato sociale</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Per Beveridge, lo <strong>Stato sociale</strong> non significava un’economia completamente statalizzata, ma un sistema in cui lo Stato garantisse a tutti i cittadini:</p>



<p class="wp-block-paragraph">• un reddito minimo di sicurezza,</p>



<p class="wp-block-paragraph">• accesso universale alla sanità,</p>



<p class="wp-block-paragraph">• istruzione e servizi sociali essenziali,</p>



<p class="wp-block-paragraph">• protezione contro disoccupazione, malattia e vecchiaia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’obiettivo era combattere quelli che Beveridge definì i “cinque grandi mali” della società moderna: povertà, malattia, ignoranza, degrado abitativo e disoccupazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Uno Stato sociale anche liberale</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Un aspetto spesso dimenticato è che Beveridge non era un teorico socialista radicale: la sua visione era compatibile con un liberalismo sociale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo lui:</p>



<p class="wp-block-paragraph">• il mercato restava lo strumento principale di produzione della ricchezza;</p>



<p class="wp-block-paragraph">• lo Stato interveniva per garantire <strong>pari opportunità e sicurezza minima</strong>, non per sostituirsi completamente all’iniziativa privata;</p>



<p class="wp-block-paragraph">• la protezione sociale rafforzava la libertà individuale, perché senza sicurezza economica la libertà formale rimaneva vuota.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per questo motivo, lo Stato sociale può assumere anche una <strong>forma liberale,</strong> nella quale welfare e mercato non sono contrapposti ma complementari.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Stato sociale e critica del populismo</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Le idee di Beveridge offrono anche una chiave di lettura contemporanea per criticare alcune forme di populismo. Il populismo tende spesso a:</p>



<p class="wp-block-paragraph">• promettere benefici immediati e selettivi a gruppi specifici,</p>



<p class="wp-block-paragraph">• contrapporre “il popolo” alle istituzioni,</p>



<p class="wp-block-paragraph">• proporre politiche redistributive prive di sostenibilità di lungo periodo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il modello beveridgiano, al contrario, insisteva su: </p>



<p class="wp-block-paragraph">• <strong>universalità dei diritti sociali</strong> (non privilegi per gruppi particolari),</p>



<p class="wp-block-paragraph">• sostenibilità finanziaria dei sistemi di welfare,</p>



<p class="wp-block-paragraph">• responsabilità individuale accanto alla protezione pubblica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questa prospettiva, lo Stato sociale non è uno strumento di consenso politico immediato, ma una <strong>struttura istituzionale stabile</strong> che mira a garantire sicurezza economica, coesione sociale e funzionamento efficiente dell’economia di mercato.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La costituzione economica italiana e l’eredità beveridgiana</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La costituzione economica italiana</strong>, nata dal compromesso politico tra culture liberali, socialdemocratiche e cattolico-sociali nel secondo dopoguerra, presenta numerosi elementi vicini all’impostazione di Beveridge. La Costituzione non costruisce un sistema socialista, ma un’economia di mercato corretta da forti garanzie sociali: tutela del lavoro, diritto alla salute, istruzione pubblica, previdenza e assistenza sociale. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo modello riflette una logica molto simile a quella beveridgiana:</p>



<p class="wp-block-paragraph">• il <strong>mercato</strong> resta il principale motore della produzione della ricchezza;</p>



<p class="wp-block-paragraph">• lo <strong>Stato</strong> assicura i diritti sociali fondamentali e interviene per ridurre le disuguaglianze più gravi;</p>



<p class="wp-block-paragraph">• la protezione sociale è concepita come condizione per l’effettiva libertà dei cittadini e per la stabilità democratica. </p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Critica delle politiche “spot” e uso inefficiente delle</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>risorse</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Alla luce di questa impostazione, è possibile formulare una critica alle cosiddette misure spot, cioè interventi pubblici molto costosi ma frammentati, temporanei o destinati a platee ristrette, che producono effetti limitati sulla condizione reale delle persone. Tali politiche spesso assorbono ingenti risorse finanziarie senza incidere in modo significativo sulle cause strutturali delle disuguaglianze o della precarietà economica. (vedi mio articolo sulle risorse impegnate per la riduzione delle aliquote fiscali)</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’approccio coerente con la tradizione del welfare europeo — e con l’impostazione beveridgiana — suggerisce invece di concentrare la spesa pubblica su <strong>settori fondamentali e permanenti dello Stato sociale</strong>, come:</p>



<p class="wp-block-paragraph">• sanità pubblica,</p>



<p class="wp-block-paragraph">• istruzione e formazione,</p>



<p class="wp-block-paragraph">• politiche attive del lavoro,</p>



<p class="wp-block-paragraph">• infrastrutture sociali e servizi territoriali,</p>



<p class="wp-block-paragraph">• sistemi previdenziali e di assistenza ben strutturati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Investimenti di questo tipo hanno effetti più duraturi, migliorano concretamente le opportunità individuali e rafforzano la coesione sociale, evitando la dispersione delle risorse in interventi episodici con ritorni marginali.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>In questa prospettiva, il vero insegnamento di Beveridge non consiste soltanto nell’espansione della spesa sociale, ma soprattutto nella programmazione razionale e universale delle politiche di welfare, orientata a costruire istituzioni solide e continuative piuttosto che interventi frammentari legati alle contingenze politiche del momento.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Dott. Paolo Brescia</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://bresciassociati.com/wp-content/uploads/2025/11/Pubblicazioni_Giornale-del-Revisore-n.5-SetOtt-2025_8.pdf" target="_blank" rel="noopener" title="">Scarica pdf</a></p>
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		<title>Il caso ILVA tra interesse generale, rischio sociale e… Costituzione disattesa.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Segreteria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 13:57:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Negli ultimi anni la crisi dell’Ilva di Taranto ha portato lo Stato italiano a intervenire direttamente nella struttura societaria dell’azienda, assumendone una quota significativa attraverso Invitalia, l’agenzia pubblica che si occupa di investimenti e politiche industriali. L’ingresso dello Stato nel capitale della società aveva l’obiettivo dichiarato di garantire la continuità</p>
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<p class="wp-block-paragraph"></p>



<div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile is-vertically-aligned-top" style="grid-template-columns:45% auto"><figure class="wp-block-media-text__media"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" width="980" height="664" src="https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2025/12/Ilva.png?resize=980%2C664&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-1726 size-full" srcset="https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2025/12/Ilva.png?resize=1024%2C694&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2025/12/Ilva.png?resize=300%2C203&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2025/12/Ilva.png?resize=768%2C521&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2025/12/Ilva.png?w=1522&amp;ssl=1 1522w" sizes="(max-width: 980px) 100vw, 980px" /></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>di Paolo Brescia</strong> – Consigliere Nazionale Inrl ed economista</p>



<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph" style="font-style:normal;font-weight:500"></p>



<p class="wp-block-paragraph">Negli ultimi anni la crisi dell’Ilva di Taranto ha portato lo Stato italiano a intervenire direttamente nella struttura societaria dell’azienda, assumendone una quota significativa attraverso Invitalia, l’agenzia pubblica che si occupa di investimenti e politiche industriali. L’ingresso dello Stato nel capitale della società aveva l’obiettivo dichiarato di garantire la continuità produttiva dell’impianto siderurgico più grande d’Europa; sostenere gli ingenti investimenti necessari per l’adeguamento ambientale e preservare un asset strategico per l’intera filiera dell’acciaio italiana. Nonostante l’intervento pubblico, l’Ilva continua purtroppo a vivere una fase critica caratterizzata da una produzione ai minimi storici, una incertezza sulla governance futura e crescenti tensioni tra esigenze di tutela ambientale, necessità occupazionali e competitività industriale. Il risultato è un quadro complesso, in cui la presenza dello Stato doveva garantire e mediare tutte le fasi critiche. </p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>L’impatto sociale di un’eventuale chiusura dell’impianto.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La prospettiva di una chiusura dell’Ilva avrebbe un impatto sociale ed economico senza precedenti in Italia, con effetti sull’occupazione diretta e indiretta. Nello specifico migliaia di lavoratori dell’acciaieria perderebbero il posto di lavoro. Inoltre l’indotto, composto da imprese di logistica, manutenzione, trasporti e servizi, subirebbe un effetto domino devastante. Si stima che complessivamente l’area di Taranto e la regione Puglia potrebbero perdere decine di migliaia di posti di lavoro tra diretti e indiretti. Deve poi far riflettere un dato in particolare: Taranto è fortemente dipendente dall’Ilva, una chiusura totale dell’impianto porterebbe ad un rapido calo del reddito complessivo della popolazione; un aumento della disoccupazione giovanile e adulta; un peggioramento delle condizioni di povertà e marginalità; ed una profonda crisi del commercio locale e dei servizi. Così come sarebbero da non sottovalutare gli effetti sulla filiera industriale nazionale: l’acciao prodotto dall’Ilva è considerato un bene strategico per numerose filiere italiane, tra cui quelle dell’automotive, delle costruzioni, degli elettrodomestici e della meccanica avanzata. Senza considerare, poi, che la inevitabile e conseguente dipendenza dall’importazione di acciaio estero, aumenterebbe il costo dei prodotti italiani e ridurrebbe la competitività delle imprese. </p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La mancata applicazione degli articoli 42 e 43 della nostra Costituzione</strong> </p>



<p class="wp-block-paragraph">Vale la pena, poi, fare altre riflessioni: la discussione sull’Ilva non è solo economica e sociale, ma anche costituzionale. Nello specifico la Costituzione italiana contiene due articoli fondamentali per i casi in cui un bene o un’attività assumono rilevanza strategica per la collettività: l’articolo 42 (2° comma) stabilisce che la proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale, dietro corresponsione di un giusto indennizzo. Ed inoltre l’articolo 43 (1° comma) prevede la possibilità che lo Stato, gli enti pubblici o comunità di lavoratori e utenti possano assumere in regime di esclusiva attività che riguardano servizi pubblici essenziali o fonti di energia, oppure situazioni di monopolio e che abbiano carattere di preminente interesse generale. Ebbene questi due articoli della nostra Costituzione, alla luce dell’attuale stallo nella vicenda Ilva, risultano completamente disattesi. E questo perché l’Ilva rientra perfettamente nella categoria delle attività di <strong>interesse generale</strong>, per tre motivi. Il primo attiene alla <strong>cosiddetta Strategicità industriale:</strong> l’Italia non dispone di alternative equivalenti in grado di sostenere la domanda nazionale di acciaio. C’è poi un altrettanto cruciale motivo legato all’<strong>Interesse occupazionale</strong>: migliaia di famiglie dipendono direttamente o indirettamente dal ciclo produttivo. Infine una motivazione che attiene l’<strong>Equilibrio territoriale</strong>: la sopravvivenza economica di Taranto è legata alla presenza dell’acciaieria. Eppure, a ben vedere, nonostante queste tre priorità, gli articoli 42 e 43 non sono stati mai utilizzati pienamente: lo Stato è entrato nel capitale sociale senza però assumere la piena gestione pubblica dell’attività; non è stato attivato alcun meccanismo di esproprio per interesse generale; e non è stata riconosciuta la natura di “servizio pubblico essenziale” alla produzione dell’acciaio, che avrebbe permesso un controllo pubblico stabile e diretto. La conseguenza è una gestione ibrida, fragile, spesso soggetta a contenziosi, che non permette né un risanamento ambientale compiuto né una pianificazione industriale di lungo periodo.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Caso British Steel: un modello di riferimento</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Se si guarda all’estero abbiamo alcuni modelli di riferimento che vale la pena evidenziare. ad esempio il governo inglese ha emanato lo <strong>Steel Industry Bill</strong>, voluto dal premier laburista Keir Stramer per il passaggio sotto controllo pubblico dello stabilimento di <strong>Scunthorpe</strong>, dopo che i cinesi avevano dichiarato di voler fermare gli impianti. L’Inghilterra nonostante abbia una Costituzione consuetudinaria, e non scritta, ha ritenuto opportuno intervenire in un settore strategico quale è appunto l’acciaio.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Conclusioni</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il caso Ilva è uno dei simboli più evidenti della difficoltà italiana nel coniugare la tutela dell’ambiente, la salute dei cittadini, la salvaguardia del lavoro, una politica industriale lungimirante e l’applicazione coerente della Costituzione. Mentre la crisi dell’azienda continua a trascinarsi, gli strumenti previsti dalla Carta non vengono utilizzati nella loro piena potenzialità, lasciando il Paese in una posizione di incertezza permanente.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Dott. Paolo Brescia</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://bresciassociati.com/wp-content/uploads/2025/12/ILVA2.pdf" target="_blank" rel="noopener" title="">Scarica pdf</a></p>
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		<title>Partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese: la legge della ‘svolta’</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Segreteria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 17:09:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Paolo Brescia – Tesoriere dell'Inrl</p>
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<p class="wp-block-paragraph"></p>



<div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile is-vertically-aligned-top" style="grid-template-columns:45% auto"><figure class="wp-block-media-text__media"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" width="980" height="421" src="https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2025/11/svolta.png?resize=980%2C421&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-1637 size-full" srcset="https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2025/11/svolta.png?resize=1024%2C440&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2025/11/svolta.png?resize=300%2C129&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2025/11/svolta.png?resize=768%2C330&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2025/11/svolta.png?resize=1536%2C660&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2025/11/svolta.png?w=1606&amp;ssl=1 1606w" sizes="(max-width: 980px) 100vw, 980px" /></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>di Paolo Brescia</strong> – Tesoriere dell&#8217;Inrl</p>



<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph" style="font-style:normal;font-weight:500"></p>



<p class="wp-block-paragraph">Finalmente, una svolta, con la Legge 15 maggio 2025, n. 76 che attua l’art 46 della Costituzione. E forse è giunto il momento di attuare anche l’art 39 della Costituzione sulla personalità giuridica dei sindacati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Costituzione italiana, entrata in vigore nel 1948, contiene tra i suoi principi fondamentali gli articoli checompongono la cosiddetta “Costituzione economica”, volti a promuovere il ruolo del lavoro nella vita sociale ed economica del Paese. Tra questi, due articoli – l’art. 46 e il 4° comma dell’art. 39 – sono rimasti a lungo privi di attuazione legislativa concreta.</p>



<p class="wp-block-paragraph">• <strong>Art. 46</strong>: “Ai fini dell’elevazione economica e sociale del lavoro. . . la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.”</p>



<p class="wp-block-paragraph">• <strong>Art. 39</strong>, comma 4: prevede il riconoscimento giuridico dei sindacati con personalità giuridica e piena capacità contrattuale, anch’esso mai pienamente concretizzato. <strong>Cosa recita la Legge 15 maggio 2025, n. 76</strong> </p>



<p class="wp-block-paragraph">Dopo decenni di mancata attuazione, il legislatore ha approvato la Legge 15 maggio 2025, n. 76, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 maggio 2025 ed entrata in vigore il 10 giugno 2025. Questa legge introduce, per la prima volta nel nostro ordinamento, un quadro normativo organico volto a realizzare concretamente il principio dell’art. 46 Cost.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Gli obiettivi principali son quelli di favorire la collaborazione tra lavoratori e imprese; preservare e incrementare l’occupazione e valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale, coerentemente con i principi dell’economia sociale e della sostenibilità.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Le quattro forme di partecipazione previste dalla legge:</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>1. Partecipazione gestionale</strong> – accesso dei rappresentanti dei lavoratori agli organi societari (Consiglio di Sorveglianza o di Amministrazione, secondo il modello di governance adottato), purché previsto dagli statuti e disciplinato dai contratti collettivi </p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2. Partecipazione economica e finanziaria</strong> –distribuzione di profitti, incentivi fiscali e piani di azionariato o conversione premi in azioni, con benefici fiscali;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>3. Partecipazione organizzativa</strong> – istituzione di commissioni paritetiche per innovazione, miglioramento di processi, prodotti e organizzazione del lavoro;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>4. Partecipazione consultiva</strong> – espressione di pareri e proposte sulle decisioni aziendali, tramite rappresentanze sindacali o strutture bilaterali in assenza di rappresentanze.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Istituzione della Commissione nazionale permanente (presso il CNEL)</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La legge istituisce anche una nuova <strong>Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori</strong>, con funzioni di pareri non vincolanti, raccolta di buone pratiche, relazioni biennali sullo stato della partecipazione, proposte normative e incentivanti e monitoraggio tramite verbali.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Conclusioni</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Legge n. 76 del 15 maggio 2025 rappresenta non solo un passo giuridico rilevante ma un vero cambio di paradigma nella governance d’impresa. Dopo decenni di attesa, il principio costituzionale della partecipazione dei lavoratori (art. 46) trova finalmente una concreta cornice legislativa, allineando l’Italia ai modelli europei più avanzati. Sicuramente la forma di Governance societaria che più si addice a tale partecipazione è il sistema monistico. Molte volte ho parlato, anche in questa pregevole Rivista dei termini positivi di tale tipo di governance. Tale forma di amministrazione prevede all’interno del Cda un comitato per il controllo della gestione (art 2409-octiesdecies). Il rappresentante dei lavoratori ben può essere introdotto all’interno di tale comitato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Resta ancora da affrontare il nodo dell’art. 39, comma 4: il riconoscimento giuridico dei sindacati come attori di diritto nella contrattazione. Il rilancio di quel capitolo costituzionale, insieme con i nuovi strumenti partecipativi, può costituire la base per un modello sociale ed economico profondamente rinnovato: più equo, competitivo e sostenibile.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="495" height="1024" src="https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2025/11/Presidente.png?resize=495%2C1024&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-1645" srcset="https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2025/11/Presidente.png?resize=495%2C1024&amp;ssl=1 495w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2025/11/Presidente.png?resize=145%2C300&amp;ssl=1 145w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2025/11/Presidente.png?w=562&amp;ssl=1 562w" sizes="auto, (max-width: 495px) 100vw, 495px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>L’INRL al tavolo permanente sul lavoro presso il MIL</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Poco prima della pausa estiva si è tenuta, presso la sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la riunione del <strong>tavolo permanente sul lavoro autonomo</strong> previsto dal Jobs Act per l’occupazione indipendente (Legge n. 81/2017), presieduta dal ministro <strong>Marina Calderone</strong>. Alla riunione ha partecipato anche l’<strong>INRL</strong> insieme alle altre organizzazioni di rappresentanza delle professioni e ai dirigenti del Dicastero, per la raccolta di proposte in vista della prossima manovra di bilancio. In quella occasione il Vice Presidente dell’Istituto <strong>Carlo Pontesilli</strong>, presente all’incontro, ha dichiarato: <em>“Abbiamo apprezzato l’invito del Ministero che, dopo le nostre richieste, ci ha finalmente coinvolto nel confronto sui temi della riforma del lavoro autonomo e professionale. Un gesto che dimostra esplicitamente come l’INRL sia considerato, a tutti gli effetti, uno degli interlocutori di riferimento nella sua qualità di sindacato di rappresentanza dei professionisti, iscritti al Registro dei Revisori Legali presso il MEF. Infatti i Revisori, in attesa di una cassa previdenziale autonoma, attualmente sono inseriti nel regime della gestione previdenziale separata da cui discende la nostra partecipazione al tavolo  permanente del Ministero del Lavoro. Ovviamentesiamo molto interessati a seguire da vicino l’iter della riforma prospettata dal Ministero e nelle prossime riunioni illustreremo le nostre proposte nelle quali evidenzieremo le peculiarità della categoria professionale dei Revisori che presenta caratteristiche simili a quelle del sistema ordinistico, quindi orientati a costituire una cassa autonoma o confluire in una cassa previdenziale esistente ma nel frattempo intendiamo tutelare al meglio le migliaia di Revisori Legali iscritti presso la gestione separata”</em>. Il dialogo riprenderà già nella prima metà di settembre con una riunione dedicata a un approfondimento su struttura e funzionalità di Appli, l’Assistente Personale per il Lavoro, la piattaforma realizzata dal Ministero del Lavoro per l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro dei giovani professionisti.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Dott. Paolo Brescia</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://bresciassociati.com/wp-content/uploads/2025/11/Pubblicazioni_Giornale-del-Revisore-n.5-SetOtt-2025_8.pdf" target="_blank" rel="noopener" title="">Scarica pdf</a></p>
</div></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p><p>The post <a href="https://bresciassociati.com/partecipazione-dei-lavoratori-alla-vita-delle-imprese-la-legge-della-svolta/">Partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese: la legge della ‘svolta’</a> first appeared on <a href="https://bresciassociati.com">Brescia Associati</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Dal Manifesto di Ventotene alla disciplina del Diritto di Proprietà all’interno della nostra Costituzione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Segreteria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 09:08:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News / Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di Proprietà]]></category>
		<category><![CDATA[Il Giornale del Revisore]]></category>
		<category><![CDATA[Manifesto di Ventotene]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Paolo Brescia – Consigliere nazionale Inrl</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large is-resized"></figure>


<p class="wp-block-paragraph"></p>



<div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile is-vertically-aligned-top" style="grid-template-columns:45% auto"><figure class="wp-block-media-text__media"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="900" height="478" src="https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2025/06/costituzione.png?resize=900%2C478&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-1621 size-full" srcset="https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2025/06/costituzione.png?w=900&amp;ssl=1 900w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2025/06/costituzione.png?resize=300%2C159&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2025/06/costituzione.png?resize=768%2C408&amp;ssl=1 768w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>di Paolo Brescia</strong> – Consigliere nazionale Inrl</p>



<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph" style="font-style:normal;font-weight:500"></p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel dibattito attuale, è utile ricordare che la nostra Carta costituzionale, nasce da una sintesi tra culture politiche diverse: cattolica, socialista, liberale. La “limitazione” della proprietà privata, spesso evocata come minaccia, è in realtà una sua valorizzazione in funzione della collettività.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La lettura moderna dell’articolo 42 Costituzione non può prescindere dalla storia italiana: un Paese che ha saputo costruire benessere diffuso grazie anche a un uso intelligente del pubblico, senza negare l’iniziativa privata. In un contesto globale segnato da nuove tensioni economiche, catene di approvvigionamento instabili e l’introduzione di dazi commerciali sempre più aggressivi, la funzione sociale della proprietà privata può rappresentare un valore aggiunto. Quando i mercati si fanno turbolenti, la capacità di uno Stato di intervenire in modo coordinato, responsabile e in nome dell’interesse collettivo si rivela uno strumento di stabilizzazione e di protezione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa visione si intreccia anche con un altro principio costituzionale: l’articolo 47, che afferma che “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.” Insieme, questi articoli formano un asse di protezione sociale ed economica, che guarda al cittadino non solo come consumatore o contribuente, ma come soggetto attivo e titolare di diritti economici.</p>



<p class="wp-block-paragraph">E forse, nel richiamarsi al Manifesto di Ventotene, sarebbe utile ricordare anche questa lezione: la libertà e la crescita economica devono sempre camminare insieme alla giustizia sociale — e in tempi incerti, questi principi possono essere la chiave per affrontare il futuro con maggiore equità e resilienza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dal Manifesto di Ventotene all’Articolo 42: la funzione sociale della proprietà tra Costituzione, boom economico e pubblico interesse. Le recenti dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul Manifesto di Ventotene hanno riacceso il dibattito sui valori fondativi dell’Europa e sul ruolo dell’Italia nella costruzione di una società più giusta, libera e solidale. Ma per comprendere appieno la portata di queste affermazioni, è utile tornare alle radici Costituzionali della Repubblica italiana e al modo in cui i padri costituenti hanno concepito il rapporto tra proprietà privata e interesse collettivo. La funzione sociale della proprietà: l’articolo 42 della Costituzione</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Costituzione italiana, promulgata nel 1948, non nega la proprietà privata, ma la inserisce in un quadro di responsabilità sociale. L’articolo 42 stabilisce che: “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici  appartengono allo Stato, a enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.”</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa norma, influenzata dalla cultura del tempo, risente profondamente dello spirito del Manifesto di Ventotene, scritto nel 1941 da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi durante il confino fascista sull’isola omonima. Il manifesto invocava una società europea libera dai nazionalismi, capace di superare l’ingiustizia sociale e garantire libertà e diritti ai cittadini. In questo contesto, la proprietà privata non era un dogma inviolabile, ma un diritto che doveva essere armonizzato con il bene comune. Il contesto storico: boom economico e partecipazione pubblica Nel dopoguerra, l’Italia affrontava sfide enormi: ricostruzione, disoccupazione, povertà diffusa. Ma fu proprio grazie alla visione di uno Stato attivo nell’economia che si gettarono le basi per il cosiddetto “miracolo economico” degli anni ’50 e ’60.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un momento emblematico fu la nazionalizzazione dell’energia elettrica nel 1962, che portò alla nascita dell’ENEL come ente pubblico. Contrariamente a un’interpretazione puramente liberista, questa scelta fu vista come coerente con i principi costituzionali: lo Stato interveniva in un settore strategico, garantendo l’accesso all’energia a tutta la popolazione e orientando lo sviluppo industriale del Paese.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non era una negazione del mercato, ma un atto di bilanciamento: la proprietà privata restava garantita, ma subordinata alla sua funzione sociale. In questo modo, la Costituzione non solo permetteva, ma in un certo senso legittimava interventi di interesse collettivo. E in questo momento, come non possiamo ricordare Papa Francesco che nel paragrafo 189 dell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium pubblicata il 24 novembre 2013, rimarcava e sottolineava la funzione sociale di qualunque forma di proprietà privata.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Dott. Paolo Brescia</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://bresciassociati.com/wp-content/uploads/2025/06/ARTICOLO-MANIFESTO-DI-VENTOTENE.pdf" target="_blank" rel="noopener" title="">Scarica pdf</a></p>
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		<title>IL GIORNALE DEL REVISORE Gen/Feb 2024</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Segreteria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 16:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[febbraio]]></category>
		<category><![CDATA[Il Giornale del Revisore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'efficacia probatoria della relazione di revisione nel giudizio tributario<br />
Alla luce della sentenza della Cassazione 1885/2023</p>
<p>Un'interessante Sentenza della Suprema Corte di cassa­zione ha posto il problema della valenza...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="980" height="543" src="https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2022/10/IL-GIORNALE-DEL-REVISORE-1024x567-1.jpg?resize=980%2C543&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-1107" style="width:767px;height:425px" srcset="https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2022/10/IL-GIORNALE-DEL-REVISORE-1024x567-1.jpg?w=1023&amp;ssl=1 1023w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2022/10/IL-GIORNALE-DEL-REVISORE-1024x567-1.jpg?resize=300%2C166&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2022/10/IL-GIORNALE-DEL-REVISORE-1024x567-1.jpg?resize=768%2C426&amp;ssl=1 768w" sizes="auto, (max-width: 980px) 100vw, 980px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>L&#8217;efficacia probatoria della relazione di revisione nel giudizio tributario<br>Alla luce della sentenza della Cassazione 1885/2023</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Un&#8217;interessante Sentenza della Suprema Corte di cassa­zione ha posto il problema della valenza probatoria della relazione di revisione ai fini della deducibilità di alcuni co­sti.<br>L&#8217;importanza di tale Sentenza consiste nel fatto, che ven­gono enunciati alcuni principi importanti, che possono essere utilizzati dall&#8217;imprenditore ai fini dell&#8217;onere della prova, qualora lo stesso sia in contenzioso con l&#8217;ammini­strazione finanziaria, cui la materia del contendere sia la deducibilità di alcuni costi.<br>La Sentenza in commento tratta dell&#8217;accantonamento per oscillazione dei cambi durante l&#8217;esercizio di riferimento, da cui scaturisce l&#8217;enunciazione della Cassazione, la quale dispone che, quando si tratta di accertare fatti che non possono essere dimostrati analiticamente, la relazione della società di revisione, costituisce prova rilevante, alla luce del profilo di controllo pubblicistico della stessa e del­la responsabilità civile e penale del revisore.<br>La definizione della relazione di revisione è enunciata dall&#8217;art 14 comma due lettera c del Dlgs 39/2010 che di­spone che la stessa deve includere un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico de/l&#8217;esercizio.<br>Precedentemente alla pronuncia di cui sopra, vi sono stati altri interventi della Suprema Corte di cassazione, alcuni contrastanti tra loro ma sempre utili per la disanima del problema.<br>Una prima pronuncia del 2007, ed in particolare la Senten­za del Palazzaccio dell&#8217;8 giugno 2007 N° 13491, sottoli­nea la rilevanza solo civilistica della relazione di revisione, escludendo ogni valenza probatoria tributaria.</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="596" height="842" src="https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2024/03/Giornale-del-Revisore-n.1-GenFeb-2024_8_Pagina_2.jpg?resize=596%2C842&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-1354" style="width:727px;height:auto" srcset="https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2024/03/Giornale-del-Revisore-n.1-GenFeb-2024_8_Pagina_2.jpg?w=596&amp;ssl=1 596w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2024/03/Giornale-del-Revisore-n.1-GenFeb-2024_8_Pagina_2.jpg?resize=212%2C300&amp;ssl=1 212w" sizes="auto, (max-width: 596px) 100vw, 596px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Un&#8217;altra Sentenza, questa volta in contrasto con la prece­dente, ed in particolare Cassazione 14.03.2008 n° 6939 con oggetto la deducibilità di alcuni servizi infragruppo, ha sottolineato che la relazione di revisione ha rilevanza specifica ai fini dell&#8217;onere della prova a favore dell&#8217;impren­ditore, e che la stessa relazione ha valenza unitaria con gli altri dati di bilancio.<br>Successivamente sempre La Suprema Corte con Sen­tenza n° 5926 del 12 marzo 2009, rafforza ancor più la valenza probatoria delle relazione di revisione, statuendo un principio molto importante, in cui si dispone che quan­do la relazione di revisione venga messa a disposizione de/l&#8217;ufficio tributario e del giudice tributario, tali autorità ne devono tener conto, non come presunzione per la veridi­cità delle scritture contabili, ma come documento incorpo­rante sul quale sia l&#8217;ufficio che il Giudice tributario si devo­no pronunciare, e che tale forza dimostrativa può essere neutralizzata, solo con prova contraria a carico de/l&#8217;ufficio. Come si può ben vedere, a parte la prima sentenza citata, che esclude tassativamente la rilevanza tributaria della re­lazione di revisione, le altre due sentenze anche in manie­ra diversa attribuiscono una certa rilevanza probatoria alle relazioni di revisione, anche al fine dell&#8217;inversione dell&#8217;o­nere della prova.<br>Tali sentenze sono state confermate dalla Sentenza n° 6532 del 18.03.2009, di poco successiva all&#8217;ultima cita­ta, arrivando ad inquadrare la relazione di revisione nella categoria delle prove decisive, che possono essere con­trastate solo da prove di eguale portata.<br>Tutte le ultime sentenze citate hanno assunto un orienta­mento, poi confermato dalla sentenza oggetto del presen­te elaborato.<br>Tale pronuncia, inoltre dispone che, la relazione di revisione può essere solo disattesa mediante la produzione di documenti che dimostrino l&#8217;errore o l&#8217;inadempimento del revisore.<br>Alla luce di tutto questo, una considerazione particolare va fatta alle recenti modifiche sulla legislazione del Processo tributario ai sensi della legge 130 del 31 agosto 2022, che introducendo il comma 5 bis all&#8217;art 7 del Dlgs 31 dicembre 1992 n° 546 dispone che &#8220;L&#8217;amministrazione finanziaria prova in giudizio le violazioni contestate con l&#8217;atto impu­gnato. Il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l&#8217;atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contradittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circonstanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanzia/e, le ragioni oggettive su cui si fonda­no la pretesa impositiva e l&#8217;irrogazione delle sanzioni. Come si può ben vedere con l&#8217;introduzione di tale norma­tiva vi è un sostanziale inversione dell&#8217;onere della prova a carico dell&#8217;amministrazione finanziaria.<br>Tale inciso, in armonia con quanto stabilito dalle recenti pronunce della Corte di cassazione, può rendere even­tualmente opportuno, in caso di contenzioso tributario instaurato da una società obbligata alla revisione legale, allegare come mezzo di prova la relazione di revisione, che può essere contrastata dall&#8217;ufficio impositore solo me­diante prova contraria e di ugual valore.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://bresciassociati.com/wp-content/uploads/2024/03/Giornale-del-Revisore-n.1-GenFeb-2024_8.pdf" target="_blank" rel="noopener" title=""><strong>Scarica il documento</strong></a></p><p>The post <a href="https://bresciassociati.com/il-giornale-del-revisore/">IL GIORNALE DEL REVISORE Gen/Feb 2024</a> first appeared on <a href="https://bresciassociati.com">Brescia Associati</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>IL CAPOSALDO DELL&#8217;INDIPENDENZA DEL SINDACO REVISORE</title>
		<link>https://bresciassociati.com/il-caposaldo-dellindipendenza-del-sindaco-revisore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Segreteria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 12:33:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[compensi]]></category>
		<category><![CDATA[Il Giornale del Revisore]]></category>
		<category><![CDATA[Indipendenza]]></category>
		<category><![CDATA[ottobre]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Sull’indipendenza dei Sindaci di società ed in particolare dei sindaci che svolgono anche la funzione di Sindaco revisore sono stati spesi fiumi di parole. In questo breve elaborato segnalo ai colleghi revisori alcuni indirizzi giurisprudenziali</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2022/10/IL-GIORNALE-DEL-REVISORE-1024x567-1.jpg?resize=767%2C425&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-1107" width="767" height="425" srcset="https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2022/10/IL-GIORNALE-DEL-REVISORE-1024x567-1.jpg?w=1023&amp;ssl=1 1023w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2022/10/IL-GIORNALE-DEL-REVISORE-1024x567-1.jpg?resize=300%2C166&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2022/10/IL-GIORNALE-DEL-REVISORE-1024x567-1.jpg?resize=768%2C426&amp;ssl=1 768w" sizes="auto, (max-width: 767px) 100vw, 767px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>INTERVENTO</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Giornale del Revisore&nbsp;&nbsp;10 OTTOBRE 2022</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Paolo Brescia</strong> &#8211; Tesoriere Inrl</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sull’indipendenza dei Sindaci di società ed in particolare dei sindaci che svolgono anche la funzione di Sindaco revisore sono stati spesi fiumi di parole. In questo breve elaborato segnalo ai colleghi revisori alcuni indirizzi giurisprudenziali che non possono essere riportati integralmente ma che una volta letti permettono di farsi un’idea ragionevole sul concetto di indipendenza del Sindaco di società e del Sindaco Revisore. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Sicuramente è un argomento molto ostico, in quanto sconfiniamo in una materia che assorbe anche risvolti psicologici oltre che pratici. L’ultima sentenza è la 29406 del 10 ottobre 2022, la quale si sofferma sulle cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci delle società di capitali.<br>Tale sentenza analizza in maniera esaustiva l’art 2399 comma 2 lett c del codice civile. Tale norma, in particolare, configura la fattispecie ostativa che raffigura le cause di ineleggibilità e decadenza in presenza di altri rapporti patrimoniali.</p>



<p class="has-on-accent-color has-text-color has-small-font-size wp-block-paragraph" style="font-style:normal;font-weight:100">IL CAPOSALDO</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Tale caso non tratta della fattispecie a volte molto ricorrente dove il Sindaco revisore svolge anche attività di consulenza per la società, ma i rapporti che coinvolgono uno studio professionale associato dove uno dei soci e’ sindaco della società a cui lo studio professionale associato forniva attività di consulenza.<br>La Suprema Corte ha dichiarato ineleggibile il sindaco socio titolare di una quota del 70% di una società semplice professionale alla quale una srl, conferente l’incarico di controllo al sindaco medesimo, aveva affidato la consulenza fiscale.<br>Sul punto ritengo opportuno ricostruire la gerarchia delle fonti che disciplina la materia e che indirizza i comportamenti:</p>



<p class="wp-block-paragraph">Art 2399 CC.<br>Art 10 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n 39. Giurisprudenza della Corte di Cassazione ancorchè non a Sezioni Unite, tra cui la sentenza sopra citata e la Sentenza n 7902 del. 2013<br>Sicuramente al vertice delle fonti abbiamo l’art 2399 codice civile che disciplina le varie cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti del Collegio Sindacale.<br>Il comma 1 punto c dell’art 2399 cui fa riferimento la sentenza recita :<br>Non possono essere eletti alla carica di sindaco e se eletti decadono coloro che sono legati alla società o alle società da queste controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ,ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.<br>Con tale Sentenza la Cassazione stringe sicuramente le maglie in materia di ineleggibilità e decadenza, facendoci rientrare a pieno titolo anche i soci degli studi associati che svolgono attività di consulenza nei confronti della società controllata.<br>Il dispositivo di tale sentenza non può che trovarmi in accordo.<br>Essere soci di uno studio associato professionale che svolge attività di consulenza nei confronti della società di cui il socio è sindaco, mina sicuramente alla radice il requisito di indipendenza.<br>Il tutto perché vi è un interesse di natura patrimoniale, specialmente se il contratto di consulenza è di una certa importanza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In seconda battuta vi sono dei risvolti sicuramente psicologici, che derivano dal fatto che, contestare talune operazioni, concertate con l’assistenza dello studio associato, di cui il sindaco è socio, porterebbero sicuramente ad un certa dose di imbarazzo.<br>Diventa difficile per il sindaco revisore contestare o segnalare operazioni supportate dalla consulenza dello studio dove lo stesso riveste pure la qualifica di associato. La materia è sempre stata spinosa e il sottoscritto è sempre stato criticato da alcuni colleghi quando ho affermato che il massimo dell’indipendenza si può raggiungere solo con il sorteggio.<br>Questo si può ben vedere con il sistema di nomine degli enti locali, dove precedentemente era la politica a designare i componenti dell’organo di controllo con i risvolti che possiamo immaginare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se interpretiamo in maniera letterale l’art 2399 cc non troviamo il caso del sindaco che sia associato in uno studio che svolge attività di consulenza per la società, ma la fattispecie può rientrare per via del richiamo all’interno di detto articolo “agli altri rapporti di natura patrimoniale’’. L’oggetto della sentenza della Cassazione riguarda prettamente l’attività di sindaco senza funzioni di revisione. Sicuramente più delicata è la situazione di quando il collegio sindacale è incaricato anche dell’attività di revisione.<br>In questo caso non va considerato solo l’art 2399 cc ma va preso in considerazione anche l’art 10 del Dlgs 39 del 27 gennaio 2010.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Su questa linea si è espresso il tribunale di Milano che con decreto del 16.06.2022 ha chiarito che il sindaco revisore di una srl non è indipendente se lo studio professionale incaricato dalla società per la consulenzascale e la tenuta della contabilità ha all’interno come principale associato il figlio dello stesso sindaco revisore.<br>In tale pronuncia il Tribunale di Milano ha sottolineato e dato importanza all’esistenza del rapporto parentale tra revisore e associato dello studio di consulenza della società, ritenendo di poter inquadrare tale fattispecie all’interno dei rapporti di “altro genere’’, di conseguenza anche non solo relazioni di affari .<br>Possiamo far rientrare questo caso all’interno del comma 2 dell’art 10 del Dlgs 39/2010 il quale recita che:<br>Il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione legale di una società qualora sussistono dei rischi di autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dall’esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie , personali d’affari di lavoro odi altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l’esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obbiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Come si può ben vedere la materia è delicata. Sicuramente è necessaria un’onestà intellettuale per poter decidere se accettare o meno un certo incarico.<br>Alla luce dei controlli che farà il MEF sull’attività di revisione e di conseguenza sulle check list compilate ai fini dell’accettazione dell’incarico, il consiglio che posso dare è di vericare attentamente i requisiti di indipendenza.<br>Il pagamento del compenso sarà subordinato a tale requisito, e come si può ben vedere dalla lettura delle sentenze oggetto di questo elaborato, la maggior parte del contenzioso deriva da contestazioni sul pagamento degli onorari, quando è necessario ricorrere al Giudice per far valere le proprie ragioni.<br>Le società nella maggior parte dei casi si sono difese, contestando al Sindaco o al Revisore il suo requisito di indipendenza e quindi di ineleggibilità alla carica e quindi il non diritto al compenso, sia per il Sindaco sia per la studio incaricato della consulenza dove il membro dell’organo di controllo è associato.<br>L’indipendenza è molto facile da contestare, in quanto in mancanza di sorteggio la nomina normalmente avviene all’interno di un circuito ristretto di professionisti che direttamente o indirettamente hanno avuto rapporti di collaborazione con la società stessa, con i soci o con gli stessi amministratori<br>Non penso che la maggior part dei casi e sia di questo tipo, ma posso sicuramente affermare che vi è una parte preponderante di nomine in tali contesti.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Per concludere possiamo dire che il nostro legislatore accogliendo il criterio del legislatore comunitario nell’art 22 comma 2 della direttiva 43/2006- della valutazione del &#8220;terzo informato, obbiettivo e ragionevole&#8221; il quale può trarre conclusioni che l’indipendenza del soggetto incaricato della revisione risulta compromessa, va ben oltre l’indipendenza tout court, ma ha introdotto il principio della cosiddetta indipendenza anche in ‘’apparenza’’, dove è necessario che il revisore sia indipendente e appaia come tale anche agli occhi di terzi.<br>Da ora in avanti e a maggior ragione dopo l’ultima pronuncia della Cassazione, andranno valutate con attenzione le situazioni degli studi associati dove lo studio stesso è consulente della società controllata e un socio dello studio è componente dell’organo di controllo.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a rel="noreferrer noopener" href="https://bresciassociati.com/wp-content/uploads/2023/07/Giornale-del-Revisore-n.1-GenFeb-2023-7.pdf" target="_blank"><strong>Scarica il documento</strong></a></p><p>The post <a href="https://bresciassociati.com/il-caposaldo-dellindipendenza-del-sindaco-revisore/">IL CAPOSALDO DELL’INDIPENDENZA DEL SINDACO REVISORE</a> first appeared on <a href="https://bresciassociati.com">Brescia Associati</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>IL GIORNALE DEL REVISORE n°1</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 14:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il Giornale del Revisore  n°1 NOVEMBRE/DICEMBRE  2020</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" src="https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2022/10/IL-GIORNALE-DEL-REVISORE-1024x567-1.jpg?resize=767%2C425&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-1107" width="767" height="425" srcset="https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2022/10/IL-GIORNALE-DEL-REVISORE-1024x567-1.jpg?w=1023&amp;ssl=1 1023w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2022/10/IL-GIORNALE-DEL-REVISORE-1024x567-1.jpg?resize=300%2C166&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2022/10/IL-GIORNALE-DEL-REVISORE-1024x567-1.jpg?resize=768%2C426&amp;ssl=1 768w" sizes="auto, (max-width: 767px) 100vw, 767px" /></figure>



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<p class="wp-block-paragraph"><strong>Il Giornale del Revisore&nbsp; n°1 NOVEMBRE/DICEMBRE  2020</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">House Organ dell’Istituto nazionale Revisori Legali Periodico bimestrale di informazione e di approfondimento sulla revisione legale dei conti</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>EDITORE</strong> &#8211; Istituto Nazionale Revisori Legali Via Agnello, 2, 20121 Milano MI<br><strong>DIRETTORE RESPONSABILE</strong>: Angelo Stradiotti COORDINAMENTO EDITORIALE: Andrea Lovelock SEGRETERIA DI <strong>REDAZIONE</strong>: redazione@revisori.it<br><strong>COMITATO SCIENTIFICO</strong>: Ciro Monetta, Katia Zaffonato, Luigi Maninetti, Gaetano Carnessale, Giuseppe Castellana, Nicola Tonveronachi<br><strong>IMPAGINAZIONE</strong> a cura di Centro Studi Enti Locali S.p.a.<br>Registrazione Tribunale di Milano n. 9 del 15 gennaio 2001</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>SOMMARIO</strong><br><strong>L’impegno dell’istituto per le sfide post-covid</strong><br>Ciro Monetta<em> &#8211; pag. 02</em><br><strong>I vertici dell’Istituto Nazionale Revisori Legali</strong><em> &#8211; pag. 05</em><br><strong>L’Istituto e la sua rivista</strong><br>Gaetano R. Carnessale<em> &#8211; pag. 07</em><br><strong>L’intervista</strong><br>incontro con Giovanni Sabatini<br>a cura di Andrea Lovelock<em> &#8211; pag. 09</em><br><strong>Lo “Sportello del Revisore” nella formazione, assistenza e informazione</strong><em> &#8211; pag. 11</em><br><strong>L’intervista</strong><br>incontro con Angelo Deiana presidente confassociazioni<br>a cura di Andrea Lovelock<em> &#8211; pag. 13</em><br><strong>Il ruolo strategico del Revisore nelle società a partecipazione pubblica</strong><br>Paolo Brescia<em> &#8211; pag. 14</em><br><strong>I nuovi schemi di bilancio per gli enti del terzo settore</strong><br>Eugenio Vitello<em> &#8211; pag. 17</em><br><strong>Il Conferimento di partecipazioni a realizzo controllato</strong><br>Sara Rainieri, Giuseppe Zambello<em> &#8211; pag. 18</em><br><strong>Unione Europea accesso al MES e agli eurobond da parte degli stati membri</strong><br>Attilio Zifaro<em> &#8211; pag. 20</em><br><strong>La domanda di pensione in cumulo INPS e cassa professionale</strong><br>Giovanni Maurizio Ceré<em> &#8211; pag. 22</em><br>ENTI LOCALI<br><strong>Certificazione della perdita di gettito per “Covid-19”:<br>approvato il Modello con Istruzioni per compilazione e trasmissione</strong><br>Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni<em> &#8211; pag. 24</em><br><strong>NOTIZIE DALLE DELEGAZIONI REGIONALI INRL</strong><br>Aperte tre delegazioni regionali Inrl in Sicilia, Veneto ed Emilia Romagna<em> &#8211; pag. 27</em><br><strong>LO SCAFFALE</strong><em> &#8211; pag. 28</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a rel="noreferrer noopener" href="https://bresciassociati.com/wp-content/uploads/2023/07/IL-GIORNALE-DEL-REVISORE-N1.pdf" target="_blank"><strong>Scarica il documento</strong></a></p><p>The post <a href="https://bresciassociati.com/il-giornale-del-revisore-n1/">IL GIORNALE DEL REVISORE n°1</a> first appeared on <a href="https://bresciassociati.com">Brescia Associati</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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