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	<title>2021 - Brescia Associati</title>
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	<description>Specializzati in Contenzioso Tributario</description>
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		<title>SEZIONE “A” DEL REGISTRO DA APRIRE AI REVISORI CHE VERIFICANO LO STATO DELL’IMPRESA IN CRISI</title>
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		<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 13:02:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>L’attività di revisione legale non viene più definita come una funzione del dottore commercialista, ma dopo l’intervento dell’Europa è stata disciplinata come professione autonoma. Inoltre come si può vedere, nella quasi totalità degli articoli</p>
<p>The post <a href="https://bresciassociati.com/sezione-a-del-registro-da-aprire-ai-revisori-che-verificano-lo-stato-dellimpresa-in-crisi/">SEZIONE “A” DEL REGISTRO DA APRIRE AI REVISORI CHE VERIFICANO LO STATO DELL’IMPRESA IN CRISI</a> first appeared on <a href="https://bresciassociati.com">Brescia Associati</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" src="https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2021/04/Il-sole-24-ore-1024x567-1.jpg?resize=768%2C425&#038;ssl=1" alt="Il Sole 24 Ore" class="wp-image-1073" width="768" height="425" srcset="https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2021/04/Il-sole-24-ore-1024x567-1.jpg?w=1024&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2021/04/Il-sole-24-ore-1024x567-1.jpg?resize=300%2C166&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2021/04/Il-sole-24-ore-1024x567-1.jpg?resize=768%2C425&amp;ssl=1 768w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>L&#8217;ANALISI</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">PROFESSIONI &#8211; Il Sole 24 Ore &#8211; 4 OTTOBRE 2021</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Paolo Brescia</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">L’attività di revisione legale non viene più definita come una funzione del dottore commercialista, ma dopo l’intervento dell’Europa è stata disciplinata come professione autonoma. Inoltre come si può vedere, nella quasi totalità degli articoli del codice civile, all’interno del titolo V, che prevedono attestazioni, relazioni e conformità alle disposizioni di legge, viene sempre citata la “professione” del revisore legale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per fare un esempio, se prendiamo l’articolo 2501-sexies in tema di fusioni e in particolare per la relazione degli esperti, si può constatare che al terzo comma dell’articolo in questione si prevede che nel caso di fusione per la congruità del rapporto di concambio, «l’esperto o gli esperti sono scelti tra gli iscritti all’Albo dei revisori legali…». Stessa cosa nel caso di scissioni, trasformazioni e altre operazioni societarie.<br>Ma vi è di più, in quanto nel corpo dell’articolo 67 della legge fallimentare, al quale spesso si rinvia per l’identificazione dei soggetti che possono compiere attestazioni nel campo della crisi d’impresa, la figura di riferimento è quella del revisore legale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare nel corpo dell’articolo vi è la seguente dicitura: «un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano».<br>Nel considerare la normativa vigente, sia nel campo del diritto societario che nel campo della crisi d’ impresa, la stessa legislazione prevede la nomina del revisore legale per le attestazioni che riguardano le operazioni straordinarie.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tale assunto porta alla conclusione che il revisore legale non sia più solo quel soggetto che viene nominato all’interno degli organi di controllo, ma il professionista che oltre alla possibilità di essere nominato come sopra specificato, può svolgere anche la professione di attestatore in quelle operazioni nelle quali il legislatore richiede il requisito della pubblica fede e conformità, prevalentemente in molti istituti del diritto societario e fallimentare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Detto questo, è opportuno evidenziare il tenore letterale dell’articolo 8 del decreto legislativo 39 del 2010, il cui titolo è: “Sezione del registro per i revisori inattivi”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Al punto 2 dell’articolo si prevede che «I revisori legali iscritti al Registro che svolgono attività di revisione legale o che collaborano a un’attività di revisione legale in una società di revisione<br>legale, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti, sono collocati in un’apposita sezione denominata “Sezione A”».</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ora, quando si attesta la veridicità dei dati aziendali in un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis, il revisore legale nel momento in cui deve verificare la veridicità di tali dati, deve operare in conformità al principio di Revisione Isa 500.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A questo punto, considerato quanto detto, una volta archiviato il periodo transitorio d’iscrizione nel registro dei revisori legali, perché non interpretare o modificare l’articolo 8 del Dlgs 39 prevedendo la possibilità di iscrizione nella Sezione A anche ai soggetti che abbiamo dimostrato di aver svolto nell’ultimo triennio attestazioni riservate ai revisori legali nel campo del diritto societario o fallimentare?</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cosa molto importante, da non sottovalutare, è che molti revisori legali non vogliono far parte di collegi sindacali o di organi di controllo dei conti delle società, per la rischiosità dell’incarico a fronte di esigui compensi proposti dalla governance societaria.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questi revisori legali non potranno mai essere iscritti nella Sezione A, con la diretta conseguenza che non potranno nemmeno attestare il credito d’imposta per costi di ricerca e sviluppo, nonostante gli stessi abbiano svolto attestazioni sia nel campo del diritto societario che nel diritto della crisi d’impresa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">© RIPRODUZIONE RISERVATA</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a rel="noreferrer noopener" href="https://bresciassociati.com/wp-content/uploads/2023/07/Il-Sole-24-Ore-Ottobre-2021.pdf" target="_blank"><strong>Scarica il documento</strong></a></p><p>The post <a href="https://bresciassociati.com/sezione-a-del-registro-da-aprire-ai-revisori-che-verificano-lo-stato-dellimpresa-in-crisi/">SEZIONE “A” DEL REGISTRO DA APRIRE AI REVISORI CHE VERIFICANO LO STATO DELL’IMPRESA IN CRISI</a> first appeared on <a href="https://bresciassociati.com">Brescia Associati</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>DEDUCIBILITÀ COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI: LA CASSAZIONE DRIBBLA IL PRINCIPIO DI INERENZA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Segreteria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 10:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[competenze]]></category>
		<category><![CDATA[deducibilità compensi]]></category>
		<category><![CDATA[Il Sole 24 Ore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’ordinanza della Cassazione 7329/2021 ha stabilito che la delibera assembleare è sempre necessaria per avere la deducibilità dei compensi degli amministratori, il tutto giustificato con il fatto che senza la necessaria delibera non si avrebbe certezza del costo.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2021/04/Il-sole-24-ore-1024x567-1.jpg?resize=768%2C425&#038;ssl=1" alt="Il Sole 24 Ore" class="wp-image-1073" width="768" height="425" srcset="https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2021/04/Il-sole-24-ore-1024x567-1.jpg?w=1024&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2021/04/Il-sole-24-ore-1024x567-1.jpg?resize=300%2C166&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2021/04/Il-sole-24-ore-1024x567-1.jpg?resize=768%2C425&amp;ssl=1 768w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>L&#8217;ANALISI</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">NORME E TRIBUTI &#8211; Il Sole 24 Ore lunedì&nbsp;&nbsp;26 APRILE 2021</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Paolo Brescia</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">L’ordinanza della Cassazione 7329/2021 ha stabilito che la delibera assembleare è sempre necessaria per avere la deducibilità dei compensi degli amministratori, il tutto giustificato con il fatto che senza la necessaria delibera non si avrebbe certezza del costo.<br>Essendo la deducibilità dei compensi degli amministratori deducibile per cassa ai sensi dell’articolo 95 comma 5 del Tuir, gli stessi non dovrebbero rientrare nel principio di certezza e determinabilità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre tutto questo non si sposa con i principi che disciplinano i componenti negativi di reddito a cui è applicato il principio di cassa, in quanto l’articolo 109 comma 1 del Tuir è molto chiaro, e stabilisce che «le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obbiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tale condizioni».</p>



<p class="wp-block-paragraph">La problematica della mancanza di delibera dell’assemblea che attribuisce i compensi agli amministratori, è da verificare principalmente dal punto di vista civilistico e non fiscale, in quanto il problema si riscontrerebbe dal punto di vista dell’obbligazione contrattuale, con gli eventuali sviluppi del caso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, l’ordinanza in questione stride con il funzionamento delle piccole società di capitali.<br>Dove l’amministratore svolge plurime funzioni e non è rara la figura del socio amministratore-lavoratore con i relativi obblighi contributivi del settore a cui appartiene l’azienda.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Cassazione, con ordinanza 26202/2018, si è pronunciata in maniera netta sulla qualificazione del giudizio di inerenza, dal quale deriva il principio di deducibilità, affermando che l’inerenza non può mai caratterizzarsi quale giudizio quantitativo, negando il sindacato di legittimità da parte dell’amministrazione finanziaria sulla “necessità’’ e sull’“opportunità’’ di tali costi rispetto all’oggetto dell’attività.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’opera dell’amministratore è svolta al fine del raggiungimento dell’oggetto sociale.<br>Orbene, proprio in seno alle piccole società di capitali, l’amministratore svolge più funzioni allo stesso tempo e lo stesso può decidere in date circostanze di attribuirsi un compenso aggiuntivo in base all’attività espletata. Su tali compensi vengono pagate le imposte e questo potrebbe portare alla violazione del divieto di doppia imposizione.<br>Con l’aliquota Ires vigente, difficilmente il compenso può essere utilizzato per politiche elusive sul reddito societario.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Concludendo si può affermare che l’ordinanza 7329/2021 si pone in netto contrasto con l’ordinanza 26202/2018 che definisce il carattere del principio di inerenza. L’obbligazione patrimoniale verso l’amministratore si concretizza nel momento della sua nomina in assemblea, con la necessaria conseguenza che la natura del costo non può essere messa in discussione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se poi vogliamo ridurre tutto all’aspetto formale del caso, con società unipersonali, dove la figura del socio coincide con quella dell’amministratore e lo stesso si auto attribuisce il compenso, o dove padre e figlio sono gli unici soci e amministratori della società e decidono i loro compensi in base al buon andamento economico dell’azienda, allora prendiamo atto e “convochiamo ” le relative assemblee.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sarebbe più corretto far prevalere la sostanza sulla forma e verificare principalmente che i compensi percepiti siano stati soggetti a tassazione e obblighi contributivi.<br>Nel nostro contesto nazionale, dove la società di capitali è utilizzata sia dalla grande multinazionale, come dal piccolo artigiano, non si può generalizzare nei precetti imposti dalla Cassazione, ma sarebbe opportuno, in base alla casistica, applicare a ragion veduta gli articoli 10 dello Statuto del contribuente “Tutela e affidamento della buona fede del contribuente” e 10 bis “Disciplina dell’abuso del diritto ed elusione fiscale”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ad ausilio può essere anche usato il principio contabile Isa Italia 550 che tratta delle operazioni con parti correlate e stabilire se la certezza e la determinabilità siano riscontrate in base ai criteri stabiliti dai principi contabili. Il tutto nella speranza che i giudici di merito non seguano in maniera acritica l’ordinanza della Cassazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">© RIPRODUZIONE RISERVATA</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a rel="noreferrer noopener" href="https://bresciassociati.com/wp-content/uploads/2023/07/Il-Sole-24-Ore-Luglio-2021.pdf" target="_blank"><strong>Scarica il documento</strong></a></p><p>The post <a href="https://bresciassociati.com/deducibilita-compensi-degli-amministratori-la-cassazione-dribbla-il-principio-di-inerenza/">DEDUCIBILITÀ COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI: LA CASSAZIONE DRIBBLA IL PRINCIPIO DI INERENZA</a> first appeared on <a href="https://bresciassociati.com">Brescia Associati</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>IL SISTEMA MONISTICO AMPLIA LE COMPETENZE CHE DEVONO CONTROLLARE IL GOVERNANTE</title>
		<link>https://bresciassociati.com/il-sistema-monistico-amplia-le-competenze-che-devono-controllare-la-governante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Segreteria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 09:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il sistema di controllo monistico<br />
tradizionale effettuato dal collegio sindacale ha, secondo l’Istituto nazionale revisori legali (Inrl), il<br />
limite che, come prescritto dal Codice civile all’articolo 2397 e integrato dal decreto del ministro della Giustizia,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2021/04/Il-sole-24-ore-1024x567-1.jpg?resize=768%2C425&#038;ssl=1" alt="Il Sole 24 Ore" class="wp-image-1073" width="768" height="425" srcset="https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2021/04/Il-sole-24-ore-1024x567-1.jpg?w=1024&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2021/04/Il-sole-24-ore-1024x567-1.jpg?resize=300%2C166&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/bresciassociati.com/wp-content/uploads/2021/04/Il-sole-24-ore-1024x567-1.jpg?resize=768%2C425&amp;ssl=1 768w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>INTERVENTO</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">NORME E TRIBUTI &#8211; Il Sole 24 Ore lunedì&nbsp;&nbsp;26 APRILE 2021</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Paolo Brescia</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il sistema di controllo tradizionale effettuato dal collegio sindacale ha, secondo l’Istituto nazionale revisori legali (Inrl), il limite che, come prescritto dal Codice civile all’articolo 2397 e integrato dal decreto del ministro della Giustizia, 320/2004, i componenti dell’organo di controllo, possono essere solo, avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, o professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Almeno uno di essi deve essere iscritto nel registro dei Revisori legali.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Orbene, l’articolo 2409 sexiesdecies, che disciplina il sistema monistico, prevede che il controllo sia esercitato da un comitato costituito all’interno del consiglio di amministrazione.<br>Inoltre l’articolo 2409- octiesdecies prevede al comma tre che almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli iscritti al registro dei revisori legali.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Il valore aggiunto che l’Inrl vede in tale forma di governance societaria, è il fatto che, quando si prevede, all’interno delle società, tale forma di amministrazione, il controllo contabile dovrà essere esercitato necessariamente da un revisore esterno, in quanto nell’ articolo 2409-noviesdecies, che disciplina le norme applicabili al consiglio di amministrazione e al controllo contabile, non vi è il richiamo al comma 3 dell’articolo 2409 bis che consente il cumulo delle funzioni di controllo legale dei conti allo stesso organo.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Di conseguenza, prevedendo il sistema monistico, che il controllo venga effettuato da consiglieri indipendenti nominati all’interno del consiglio di amministrazione, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 2399, ed essendoci l’obbligo che il controllo legale dei conti venga effettuato da un revisore esterno, l’Inrl individua&nbsp;l’opportunità di poter introdurre all’ interno dello stesso comitato, costituito in seno al Cda, ulteriori professionalità rispetto a quelle tradizionali disciplinate dal decreto del ministro della Giustizia.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Può essere utile un esempio: una società che adotta il sistema monistico, e di conseguenza deve nominare un revisore legale o una società di revisione esterna per il controllo dei conti, può ben formare un comitato di controllo all’interno del Cda, di cui faccia parte il revisore legale (come prescrive l’articolo 2409- octiesdecies), ma anche consiglieri indipendenti con competenze specifiche in relazione al contesto in cui opera la società.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>All’interno del comitato di controllo di una società attiva in un settore con problematiche ambientali rilevanti, vi può essere un consigliere indipendente esperto in ambiente (ad esempio un ingegnere ambientale), che vigili preventivamente sulla conformità delle azioni del Cda che impattano sull’ambiente esterno.Il modello di controllo tradizionale non contempla professionalità diverse da quelle legali ed economiche, e questo è un grosso limite, in quanto le società, hanno sicuramente bisogno di un accurato controllo del sistema di amministrazione, della gestione e della contabilità societaria, ma hanno anche bisogno di un controllo su altri sistemi, quali ambiente, anticorruzione, trattamento dei dati, edilizia, welfare, e molti altri.Il sistema monistico permette di avere un accurato controllo legale dei conti, della legge e dello statuto e un controllo in settori problematici per il contesto in cui opera la società, ampliando la gamma delle professionalità che possono entrare nel comitato.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Nulla toglie all’efficacia del sistema tradizionale, ma come si sa, non si può essere tuttologi, e lo sviluppo di normative sempre più specifiche non permette all’organo di controllo tradizionale di effettuare le opportune verifiche su alcuni settori, se non attraverso consulenza esterne. Tutto questo porta a responsabilità professionali non indifferenti per i sindaci revisori tradizionali.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Il sistema monistico permette di coprire il sistema di controllo tradizionale, prevedendo all’interno del comitato di controllo la nomina obbligatoria di un revisore legale, preferibilmente dottore commercialista o avvocato, e l’obbligo di un revisore esterno per il controllo legale dei conti.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Siamo d’accordo con il professor Mario Cera sul fatto che l’impresa abbia bisogno nel suo agire di speditezza, linearità, coesione, certezza.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Per quanto riguarda l’eventuale conflitto di interessi, riteniamo che l’articolo 2409- septiesdecies secondo comma sopperisca al tutto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">© RIPRODUZIONE RISERVATA</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a rel="noreferrer noopener" href="https://bresciassociati.com/wp-content/uploads/2023/07/Il-Sole-24-Ore-Aprile-2021.docx" target="_blank"><strong>Scarica il documento</strong></a></p><p>The post <a href="https://bresciassociati.com/il-sistema-monistico-amplia-le-competenze-che-devono-controllare-la-governante/">IL SISTEMA MONISTICO AMPLIA LE COMPETENZE CHE DEVONO CONTROLLARE IL GOVERNANTE</a> first appeared on <a href="https://bresciassociati.com">Brescia Associati</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>DIRITTO SOCIETARIO E REVISIONE: ATTENZIONE ALLE DELEGHE</title>
		<link>https://bresciassociati.com/982-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Segreteria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 15:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[deleghe]]></category>
		<category><![CDATA[diritto societario]]></category>
		<category><![CDATA[febbraio]]></category>
		<category><![CDATA[Il Sole 24 Ore]]></category>
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		<category><![CDATA[revisione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’integrazione all’articolo 2086 del Codice civile, ad opera del Dlgs 14/2019, e agli articoli 2380-bis e 2475, per mano del Dlgs 147/2020, dovrà sensibilizzare ulteriormente la governance societaria e gli organi di controllo, collegio sindacale e revisori, sull’importanza dell’adeguato assetto organizzativo dell’impresa.</p>
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<p class="wp-block-paragraph"><strong>DIRITTO</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">NT+FISCO&nbsp;&nbsp;10 FEBBRAIO 2021</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Paolo Brescia</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">L’integrazione all’articolo 2086 del Codice civile, ad opera del Dlgs 14/2019, e agli articoli 2380-bis e 2475, per mano del Dlgs 147/2020, dovrà sensibilizzare ulteriormente la governance societaria e gli organi di controllo, collegio sindacale e revisori, sull’importanza dell’adeguato assetto organizzativo dell’impresa.<br>L’articolo 2086 del Codice che nella sua stesura originale era rubricato «direzione e gerarchia dell’impresa» ora è titolato «Gestione dell’impresa» e al 1° comma – che in maniera sintetica dispone che «l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori» – si è aggiunto il secondo comma, in base al quale «l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita di continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».<br>Sicuramente la ratio che ha portato all’integrazione dell’articolo 2086 del Codice è l’introduzione, nel sistema legislativo, dell’articolo 14 del Dlgs 14/2019 (Codice della crisi), la cui stesura disciplina l’obbligo di segnalazione da parte degli organi di controllo e societari, all’organo amministrativo, se si ritiene che l’assetto organizzativo non sia adeguato e non sussista l’equilibrio economico finanziario.<br>La modifica all’articolo 2086, con l’aggiunta del secondo comma sopra specificato, ha portato all’integrazione degli articoli 2830-bis («Amministrazione della società»), in tema di Spa, e 2475 (anch’esso rubricato «Amministrazione della società»), in tema di Srl.<br>Tale integrazione consiste nel disporre che gli assetti di cui all’articolo 2086 del Codice civile spettano esclusivamente agli amministratori.<br>Il legislatore ha voluto dare una rilevante importanza all’organizzazione societaria, richiamando gli amministratori al dovere di istituire assetti organizzativi compatibili con la dimensione dell’impresa, e agli organi di controllo di monitorare con estrema diligenza se tali assetti sono adeguati.<br>Tutto questo ha portato a rendere indispensabile ed efficace, all’interno dell’organigramma dell’impresa, il sistema delle deleghe e delle procure.<br>Già la Corte di cassazione, con la sentenza 9132 del 24 febbraio 2017, in materia di reati ambientali, ha sancito che la mancanza di un adeguato sistema di deleghe di funzioni «è fatto che prova la mancanza di un efficace modello organizzativo adeguato a prevenire la consumazione del reato da parte dei vertici societari».<br>Tale sentenza può essere la stella polare per indirizzare gli organi di controllo sulla verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo.<br>Prima della riforma del 2003, la Cassazione si era già pronunciata sul sistema delle deleghe con la sentenza 5263 del 7 maggio 1993. In tale sentenza il collegio sindacale era stato ritenuto solidalmente responsabile con gli amministratori per il fatto che non avessero controllato un impegno di spesa rilevante per la società, nel quale gli amministratori erano stati chiamati a deliberare, e controllato se tale impegno di spesa fosse giustificato da una convenzione legittimamente stipulata dall’amministratore delegato.<br>A ben vedere all’interno dell’articolo 2403 sui doveri del collegio sindacale è sempre stato previsto l’obbligo dello stesso di vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, rafforzato anche con l’aggettivo «particolare».<br>Tale punto è trattato nel documento sulle norme di comportamento del collegio sindacale del 2015, aggiornato a settembre 2020, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, dove al paragrafo 3.5 viene trattata la vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza della Cassazione del 2017 sicuramente indirizza gli organi di controllo a concentrasi sul sistema delle deleghe e procure e, nella fase preliminare del lavoro, verificare che lo statuto societario preveda l’attribuzione di deleghe e procure, che le deleghe conferite siano specifiche e non generiche, e che le stesse siano esercitate con predeterminati limiti, che vi siano le attribuzioni di responsabilità e siano conferite a soggetti che siano professionalmente compatibili con la delega a loro conferita. Le deleghe non devono essere conferite tanto per attribuirle.<br>Cosa non meno importante, la verifica che le deleghe siano depositate presso il Registro delle imprese.Tali deleghe e procure, con le relative procedure di attribuzione, prima di tutto devono rispondere alle esigenze della società, e in seconda battuta devono convincere gli organi di controllo sulla loro adeguatezza e infine supportare l’autorità giudiziaria per gli eventuali risvolti penali.<br>Si può concludere affermando che la verifica del sistema delle deleghe da parte degli organi di controllo societario sono un importante ausilio per le verifiche di cui all’articolo 2403 e della stessa attività di revisione, specialmente per operare conformemente a quanto stabilito nei modelli di comportamento di revisione Isa 250 e Isa 260.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>L’autore è tesoriere dell’Istituto nazionale revisori legali (Inrl)</li>
</ul>



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