PER I COMPENSI AL LIQUIDATORE LA BEFFA DELLA REVOCABILITA’
La Cassazione ha stabilito che i compensi del liquidatore pagati da una società, successivamente fallita, sono revocabili, in quanto non possono rientrare nelle esenzioni di cui all’articolo 67, comma 3, lettere a) e f) legge fallimentare (sentenza 26244 del 28 settembre scorso).

